Caso Tancredi, licenziamento confermato

Il giudice dà ragione all’Asl: ha svolto consulenze per le imprese senza comunicare i compensi all’amministrazione
L’AQUILA. Il giudice del lavoro, Anna Maria Tracanna, ha ritenuto legittimo il licenziamento, senza preavviso, di Pierluigi Tancredi, funzionario Asl, provvedimento adottato dall’Azienda sanitaria per via dell’attività di consulenze esterne e mediatore d’affari, da questi svolti a fine di lucro. Il ricorso del dipendente, dunque, è stato respinto anche se potrà andare in Appello.
«Risulta incontestato», si legge nella motivazione, «che il ricorrente abbia svolto attività di consulenza alle imprese, in modo continuativo, con regolarità, sistematicità, ripetitività nei confronti di diversi committenti, con titolarità di partite Iva, percependo introiti che per il loro importo escludono la natura occasionale (tali circostanze, riportate nella contestazione di addebito, non risultano smentite dal ricorrente neppure in questa sede) e, dunque, dovrà concludersi che il predetto abbia agito senza mai avere alcuna autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti e, quindi, senza mai avere alcuna autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti e senza dare alcuna comunicazione all’amministrazione dei compensi percepiti».
«In materia di licenziamento», scrive il giudice, «la giusta causa deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, dall’altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia tale, di concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare quale evento che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Nel caso di specie il comportamento complessivo del Tancredi, oltre a integrare lo svolgimento di attività vietata al pubblico dipendente, suscita allarme tale da ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e da giustificare la cessazione in tronco del rapporto, in considerazione del grado di affidamento richiesto al dipendente; il quale, contraddicendo gli obblighi di fedeltà ed esclusività caratterizzanti il pubblico impiego, ha finito per svolgere continuativamente l’attività libero professionale retribuita all’insaputa dell’amministrazione».
L’autorizzazione a lavori esterni, chiesta e concessa nel 2011, avrebbe riguardato solo attività senza fine di lucro. L’Asl è stata assistita dall’avvocato Piermichele De Matteis.
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