Caso Tancredi, licenziamento confermato

Anche la Corte d’appello ha ritenuto legittimo l’allontanamento del funzionario dell’Azienda sanitaria
L’AQUILA. La Corte d’appello , ha ritenuto legittimo il licenziamento, senza preavviso, di Pierluigi Tancredi, funzionario Asl e a lungo assessore alla Cultura del comune dell’Aquila. Provvedimento adottato dall’Azienda sanitaria per via dell’attività di consulenze esterne e mediatore d’affari, da questi svolti a fine di lucro. Il ricorso del dipendente, dunque, è stato respinto, anche se potrà andare in Cassazione anche con due sentenze sfavorevoli.
«L'autorizzazione ottenuta a lavorare all'esterno», si legge nella motivazione, «deve rapportarsi a quella richiesta dal dipendente: in questa ultima il dipendente chiedeva di essere autorizzato a svolgere, fuori dagli orari di lavoro e senza incidenza alcuna con l'attività lavorativa svolta, attività di consulenza senza fine di lucro; e che avrebbe potuto comportare, al più, dei rimborsi spese. La Asl autorizzava lo svolgimento dell'attività richiesta imponendo al dipendente di comunicare i compensi. Facendo perno su questa incidentale (la comunicazione di eventuali compensi), il reclamante ne fa discendere che l'autorizzazione riguardasse un'attività che comportava anche dei compensi quando, in realtà, il contenuto dell''autorizzazione deve essere rapportato al provvedimento autorizzatorio che era stato chiesto vale e dire un'attività senza scopo di lucro. Avendo il richiedente parlato di eventuali rimborsi spese l'amministrazione si limitava a chiedere la comunicazione di eventuali introiti in denaro. Il reclamante non può quindi affermare di avere avuto un provvedimento che lo autorizzava a svolgere un'attività che prevedeva compensi perché lui stesso aveva escluso che detta attività comportasse un compenso. Da quanto stabilito dal contratto collettivo», dicono ancora i giudici, «non può non ravvisarsi la gravità della condotta concretamente posta in essere da Tancredi, atteso che gli ha svolto un'attività da cui ha lucrato congrui compensi, pur avendo affermato che tale attività era gratuita, salvo rimborsi, spese, attività che, in assenza di specifica autorizzazione è vietata al pubblico dipendente. Non si è premurato di dare alcuna comunicazione su detti compensi all'amministrazione di appartenenza. È verosimile che egli lo avrebbe continuato a fare ove non vi fosse stato l'accertamento, che poi ha dato origine al procedimento disciplinare». L'Asl è stata assistita dall'avvocato Piemichele De Matteis.
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