Cava di inerti, vince il Comune

Montereale, il Tar respinge il ricorso presentato da una ditta
MONTEREALE. Il Tar ha respinto il ricorso (tecnicamente ha detto no alla domanda cautelare) della ditta Inerti Mozano srl con il quale la società chiedeva ai giudici amministrativi di “imporre” al Comune di Montereale l’adozione “dell’atto di concessione dei terreni funzionale all’attività estrattiva e al ripristino ambientale con conseguente condanna al risarcimento dei danni”. La vicenda è annosa tanto che la ditta nel ricorso lamentava “l’inerzia” del Comune rispetto alla sua istanza del 20 gennaio 2005 reiterata il 13 luglio 2005 e l’8 ottobre 2008 e alle diffide del 27 ottobre 2017 e del 6 febbraio 2018. Al centro della questione c’è una cava di inerti che si trova nei pressi della frazione Paganica di Montereale dove aveva operato proprio la ditta Inerti Mozano. La cava fu chiusa parecchi anni fa e si pose subito la questione del ripristino. Ripristinare la cava però significa anche scavare ulteriormente per poter fare i gradoni e tutto quello che serve allo scopo. È stato predisposto un progetto di ripristino che ha avuto i pareri necessari compreso quello del Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga. Il nocciolo è però su chi deve fare il ripristino che significa anche gestire (e presumibilmente vendere) il materiale inerte che sarà ulteriormente scavato. La ditta che ha fatto ricorso sostiene che il lavoro deve farlo lei (che di fatto – se pur legittimamente – ha a suo tempo procurato il danno ambientale) mentre l’amministrazione comunale intende fare una gara di appalto. La decisione del Tar dà ragione al Comune anche se l’oggetto del ricorso non era l’indizione o meno della gara d’appalto. Secondo i giudici amministrativi “l’attività richiesta all’amministrazione comunale appare espressione di un potere ampiamente discrezionale e non vincolato. Inoltre l’attività di recupero ambientale non è necessariamente subordinata allo sfruttamento economico di nuove aree. Infine la necessità di rispettare il principio dell’evidenza pubblica in relazione allo sfruttamento economico di beni di diritto pubblico, rende l’istanza del privato manifestamente infondata”. (g.p.)

