Cene e abiti a spese della Regione: ex dirigente condannata a risarcire

23 Febbraio 2023

Deve restituire la somma di 12mila euro, la procura regionale della Corte dei conti ne chiedeva 35mila Veniva utilizzata una carta di credito associata a un fondo europeo. Ecco quali sono le contestazioni

L’AQUILA. La Sezione centrale d’appello della Corte dei conti ha confermato la sentenza di primo grado che condannava Giovanna Andreola all’epoca dei fatti dirigente della Regione Abruzzo al pagamento, in favore della Regione stessa, di 12.000 euro. In Appello, con una sentenza pubblicata due giorni fa, è stato respinto il ricorso presentato dalla Procura regionale della Corte dei Conti che chiedeva la condanna della Andreola a pagare 35.000 euro e non 12.000. L’inchiesta contabile era nata da una più vasta indagine penale e in particolare da una nota della questura di Pescara relativa ad «accertamenti sulla rendicontazione afferente l’utilizzo della carta di credito associata al fondo europeo del programma Ipa Adriatic».
«In particolare», secondo le accuse, «dai risultati investigativi sugli atti acquisiti emergevano numerose operazioni di spesa compiute da Giovanna Andreola con la carta di credito da ritenersi indebite per: mancanza totale di documentazione contabile non rendicontata o certificata; ingiustificate per assenza di autorizzazioni; documentazione contabile esibita in modo parziale; spese sostenute in orari di lavoro in cui Andreola era in riposo festivo».
Negli atti della Corte dei conti vengono citati anche alcuni acquisti con la carta di credito intestata a Oics-Ipa Adriatico: una cena con altre persone da 477 euro a Milano, un foulard presso un negozio di Roma Fiumicino al prezzo di 180 euro; un pacchetto di navigazione internet presso un centro commerciale di Salerno; un cellulare acquistato all’Aquila per 399 euro. Si osserva poi l’effettuazione di spese in località diversa da quelle dove si trovava la stessa dirigente. Sono sottolineate spese sostenute per alberghi e pranzi nei fine settimana e fuori dal suo incarico, anche libera dal lavoro. Secondo la Procura, le spese “indebite” ammontavano a oltre 35.000 euro. I giudici di primo grado nel motivare la condanna a 12.000 euro scrissero: «Questa Corte ha maturato il convincimento di poter riconoscere equitativamente, a favore dell’interessata, una quota di riduzione dell’addebito pari a circa 2/3 restando per il rimanente 1/3 a carico della convenuta a cui va quindi addebitato l’importo di euro 12.000». La sezione d’Appello nel respingere il ricorso della Procura e confermare la sentenza di primo grado afferma: «Il giudice di primo grado ha ritenuto, avvalendosi del potere di valutazione equitativa del danno di porre a carico della convenuta solo una parte del danno: trattasi di criterio pienamente convincente, applicabile anche al caso di specie, ove a fronte di un danno che si è sicuramente formato non è stato possibile determinare con esattezza il suo ammontare».
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