«Ci vediamo domani» Non è reato il dialogo tra detenuti in 41 bis

La Cassazione annulla senza rinvio la condanna di un recluso Nessun dato rilevante in quella frase rivolta ad altri carcerati
L’AQUILA. Un detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Preturo è stato assolto dalla Cassazione dall’accusa «di aver comunicato con altri detenuti sottoposti allo stesso regime del 41 bis ma appartenenti a gruppi di socialità diversi». L’uomo si sarebbe rivolto a un’altra persona, ristretta in carcere, pronunciando la frase «domani faccio colloquio», sentendosi rispondere «ci vediamo domani». Insomma, scambiare “una battuta” si può. I giudici della Cassazione annullando senza rinvio la sentenza di condanna scrivono che «come già dedotto nel primo grado di giudizio, nel carcere dell’Aquila non sono state adottate misure volte a impedire l’interazione fra soggetti appartenenti a gruppi diversi, sicché quando il detenuto, passando per il corridoio della sezione pronunciò la frase prima richiamata, si sentì rispondere da un altro detenuto al quale non era stata chiusa la porta blindata della cella. Si deduce che la Corte d’appello non ha considerato che l’organizzazione del carcere dell’Aquila non è stata adeguata all’articolo 41-bis, in base al quale le carceri devono adottare tutte le necessarie misure di sicurezza, anche mediante accorgimenti di natura logistica, volte a rendere impossibile comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, per cui manca l’elemento soggettivo del reato perché il recluso non utilizzò sotterfugi nel pronunciare la frase indicata. Inoltre, si deduce che la Corte d’appello non ha motivato sulla idoneità, della frase pronunciata, a creare un pericolo per l’ordine e la sicurezza nel carcere e si osserva che la ratio della disposizione è quella di impedire la circolazione di informazioni che consentirebbero la gestione di attività criminali dall’interno del carcere. Si evidenzia che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale i diritti dei detenuti sottoposti al regime dell’articolo 41-bis non vanno compressi oltre quanto strettamente necessario e che non ogni tipo di interazione può essere ritenuta di natura comunicativa: nella fattispecie la frase del detenuto rivolta ad altri carcerati appartenenti a un gruppo di socialità diverso non risulta idonea a trasmettere informazioni rilevanti. Infatti la sentenza di Appello sottolinea che, mentre veniva accompagnato e immesso nel locale con le docce, il detenuto si accostò alle porte blindate degli altri ristretti e pronunciò la frase “domani faccio il colloquio non ricevendo risposta. Dopo essere stato ammonito dal personale (che fece scattare la denuncia) dalla finestra della doccia proferì le parole “buongiorno a tutti domani faccio il colloquio” indirizzate ai detenuti in quel momento nel passeggio. Mentre tornava nella sua camera detentiva, pronunciò la stessa frase davanti alla camera occupata da un detenuto che rispose “ci vediamo domani”. L’imputato in realtà non instaurò un dialogo con altre persone, sicché il suo comportamento potrebbe avere una rilevanza disciplinare ma non risulta essere stato tale da ledere l’interesse tutelato dal 41-bis. Nel caso in esame il ricorrere di una elusione delle prescrizioni avrebbe dovuto comunque comportare, in aggiunta alla loro mera violazione, una malizia o una destrezza che non risultano connotare la condotta dell’imputato. Né lo scarno contenuto delle frasi pronunciate risulta tale da prefigurare l’agevolazione di attività di tipo criminale all'interno o all’esterno del carcere, ma si presenta come l’esuberante manifestazione di uno stato d’animo positivo connesso alla possibilità di una (legittima) comunicazione con l’esterno. Su queste basi deve concludersi che il reato non sussiste, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio».
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