Cintarella, la gestione è dei Comuni Spetta a loro installare i guard rail

15 Gennaio 2023

AVEZZANO. La Corte d’appello dell’Aquila, presieduta dalla dottoressa Silvia Rita Fabrizio, accogliendo il ricorso del Consorzio di bonifica Ovest contro la sentenza di primo grado che l’ha ritenuto...

AVEZZANO. La Corte d’appello dell’Aquila, presieduta dalla dottoressa Silvia Rita Fabrizio, accogliendo il ricorso del Consorzio di bonifica Ovest contro la sentenza di primo grado che l’ha ritenuto in qualche modo corresponsabile della morte di un giovane finito in un canale del Fucino mentre percorreva la Cintarella, che porta a Telespazio, secondo il legale dell’Ente, Herbert Simone, ha sancito «l’importante principio che le ex strade di bonifica fucensi sono nella gestione dei Comuni, anche senza bisogno del verbale di consegna, e non del Consorzio di bonifica. È stato chiarito che il Consorzio di bonifica, gestore del canale, non è tenuto a installare barriere di protezione e che l’unico obbligo che esso ha è quello di impedire l’afflusso di acqua sulla sede stradale. I guard rail devono essere invece installati dai Comuni gestori delle strade. Dunque il Consorzio non ha alcuna responsabilità per la morte del giovane finito nel canale».
La sentenza di primo grado del tribunale di Avezzano in effetti aveva riconosciuto che il Consorzio non è gestore della strade e quindi responsabile della morte del ragazzo, ma aveva attribuito all’Ente una quota di responsabilità (30%) esponendolo così a rilevanti richieste risarcitorie, come quelle avanzate in una causa tuttora in corso al tribunale di Avezzano da parte dei familiari di un altro ragazzo anche lui deceduto in un incidente sulla Cintarella. Secondo i giudici di secondo grado «non è in dubbio la regolare manutenzione del canale da parte del Consorzio, sicché deve ritenersi assolutamente adempiuto l’obbligo di custodia attribuibile in relazione alla vicenda, mentre permane il dovere di custodia da esercitarsi dal proprietario o gestore della strada, giacché non limitato alla sola carreggiata, ma esteso anche agli elementi accessori e alle pertinenze, tra cui rientra certamente anche la banchina che si frappone tra la strada e il canale. L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito a sua volta ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale, ma anche alla zona non asfaltata ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale, tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada». (n.m.)
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