Colloqui tra fratelli boss: la Cassazione dice sì

8 Luglio 2021

L’AQUILA. Due fratelli, anche se detenuti entrambi in regime di 41 bis, possono avere colloqui periodici “visivi”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione bocciando un ricorso che il ministero dell’In...

L’AQUILA. Due fratelli, anche se detenuti entrambi in regime di 41 bis, possono avere colloqui periodici “visivi”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione bocciando un ricorso che il ministero dell’Interno aveva fatto contro una decisione del tribunale di sorveglianza dell’Aquila. Si tratta in particolare di Giuseppe Madonia di 67 anni e del fratello Antonino (il primo recluso nel carcere di Preturo, l’altro a Milano) due boss mafiosi in carcere per reati gravissimi. A Giuseppe Madonia la direzione del carcere aquilano aveva negato il colloquio con il fratello in quanto “non poteva ritenersi sussistente un diritto del detenuto a effettuare i colloqui visivi con il congiunto in presenza delle negative informazioni della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Palermo, secondo cui il contatto tra i fratelli poteva essere di significativa pericolosità». Il tribunale di Sorveglianza aveva cancellato la decisione della direzione del carcere e la questione è giunta in Cassazione che ha confermato la decisione della Sorveglianza. Il ministero dell’Interno nel ricorso ha sostenuto la “necessità di evitare, per esigenze di sicurezza pubblica, ogni contatto tra Madonia e la famiglia in base alle informazioni fornite dalla Dda di Palermo”. Secondo i giudici della Cassazione “le norme costituzionali e convenzionali, così come l'ordinamento penitenziario, riconoscono il valore fondamentale della famiglia e dei rapporti affettivi che nascono al suo interno. Parimenti, la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo stabilisce che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e che le autorità pubbliche non possono ingerirsi nell'esercizio di tale diritto se non per espressa previsione di legge. In questa prospettiva l’ordinamento penitenziario attribuisce grande importanza al mantenimento delle relazioni familiari, considerate come una essenziale risorsa nel processo di reinserimento del condannato. Fondamentale, in questa direzione, è l’istituto dei colloqui, attraverso il quale si realizza l’obiettivo del mantenimento dei contatti diretti tra i detenuti e i loro familiari. L’articolo 41-bis stabilisce che i colloqui possano effettuarsi una sola volta al mese, che debbano svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, che siano videoregistrati e che non possano tenersi con persone diverse dai familiari e dai conviventi. I colloqui possono essere vietati solo in casi eccezionali ove si dimostrasse l’esistenza di specifiche esigenze di cautela legate al pericolo di commissione di reati o di mantenimento di relazioni con l'organizzazione criminale di provenienza. Nel caso in esame”, scrivono ancora i giudici della Cassazione, “il rigetto opposto dalla direzione del carcere allo svolgimento del colloquio tra due fratelli, entrambi ristretti in regime di cui all’articolo 41-bis, si fonda sulle generiche indicazioni offerte dalla Dda di Palermo, la quale si è limitata a rappresentare la significativa pericolosità dei contatti tra i due fratelli senza specificare su quali concreti elementi tale valutazione si fondasse. Va quindi tenuto conto del bilanciamento tra le esigenze di tutela dei diritti dei detenuti, ivi compresi quelli in regime differenziato ex articolo 41-bis e quelle di tutela della collettività. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere rigettato”.