Colloqui via Skype per i detenuti al 41 bis

22 Febbraio 2023

Nel carcere le Costarelle si potranno fare videochiamate coi parenti dopo il via libera della Cassazione

L’AQUILA. I detenuti in regime di 41 bis possono avere colloqui via Skype (quindi con mezzi informatici) coi loro familiari i quali si possono collegare con le Costarelle di Preturo, carcere dove si trova anche il superboss Matteo Messina Denaro, dall’interno di un carcere vicino alle loro residenze evitando di fare ogni volta lunghi viaggi. Lo ha deciso la Cassazione confermando un provvedimento del tribunale di sorveglianza dell’Aquila (a favore di un detenuto al 41 bis) contro il quale il ministero della Giustizia aveva fatto ricorso. I colloqui via Skype «o altro programma informatico», sostituiscono i colloqui visivi mensili in presenza «nel rispetto delle regole che disciplinano l'utilizzo delle piattaforme informatiche in uso all'amministrazione», si legge nella sentenza. Il Tribunale di sorveglianza aveva evidenziato la circostanza che i familiari del detenuto, originario della provincia di Vibo Valentia, per sostenere i colloqui in presenza, avrebbero dovuto farsi carico di un viaggio lungo e costoso per raggiungere il luogo di detenzione. «Il perdurare dell'emergenza pandemica e del rischio elevato di diffusione dei contagi, in uno con la predetta situazione soggettiva, è stato ritenuto tale da integrare la permanenza della situazione eccezionale idonea a giustificare l'effettuazione dei colloqui a distanza». Per il ministero, che invece si era opposto «il provvedimento autorizzativo della sostituzione del colloquio in presenza con quello in video collegamento è stato assunto senza dare conto di quale sia la condizione di impossibilità che rende legittima la richiesta del detenuto. Non sono state esplicitate, infatti, quelle ragioni eccezionali che potrebbero, in astratto, legittimare la richiesta. Il diritto affermato non è stato messo in relazione al perdurare dell'emergenza sanitaria e non ha correlato, in alcun modo, il riconoscimento del diritto alla permanenza delle limitazioni alla circolazione. La mancanza di un divieto di spostamento tra Regioni», e quindi delle limitazioni agli spostamenti correlate all'emergenza sanitaria, «consente il colloquio in presenza». La Cassazione richiamandosi alle norme vigenti motiva così la bocciatura del ricorso del Ministero: «Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come i familiari del detenuto, allo scopo di effettuare i colloqui, sarebbero stati costretti a fare un lungo e costoso viaggio dalla Calabria per raggiungere il luogo di detenzione sicché può ritenersi che il perdurare dei contagi, unitamente alla distanza chilometrica da affrontare, costituisca, allo stato, una situazione eccezionale idonea a giustificare la predisposizione di strumenti per consentire i colloqui a distanza. Peraltro, all’epoca di presentazione dell’istanza (maggio 2021) la trasferta costituiva, data l’estensione dei contagi e il livello di profilassi raggiunto, senz’altro un fattore di rischio». (g.p.)