Comando di polizia municipale: bocciatura dal Consiglio di Stato

16 Marzo 2024

Confermata la sentenza del Tar Abruzzo che aveva annullato la riorganizzazione decisa dal Comune Nel mirino finisce anche la nomina della figura apicale assegnata dall’amministrazione a un dirigente

L’AQUILA. Il Consiglio di Stato ha confermato (respingendo il ricorso del Comune) la sentenza del Tar Abruzzo del novembre scorso che aveva annullato una decisione del Comune dell’Aquila con la quale era stato ridefinito l’assetto organizzativo della Polizia municipale e, di conseguenza, ha annullato anche la nota del sindaco con la quale un dirigente comunale veniva nominato al vertice della struttura. Il ricorso al Tar era stato presentato da un ufficiale della stessa Polizia municipale che aveva impugnato “la rimodulazione delle competenze”. Per i giudici del Consiglio di Stato “l’appello del Comune è infondato e deve essere rigettato. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il provvedimento impugnato pianifica le attività complessive e le ripartisce tra il personale in dotazione alla struttura. Ne consegue che la determinazione impugnata ha chiaramente natura di atto di organizzazione di una struttura amministrativa del Comune dell’Aquila al quale sono estranei profili di gestione di specifici rapporti di lavoro del personale addetto”. Continua il Consiglio di Stato che “la funzione di comandante dei Vigili Urbani può essere assunta soltanto da personale dei ruoli della stessa polizia locale. Ciò è espressamente previsto dalla legge regionale 42 del 2013. Numerose in tal senso le segnalazioni della Regione Abruzzo che, nel corso del giudizio di primo grado è tra l’altro intervenuta ad adiuvandum. Si veda a tal fine la nota in data 12 marzo 2018 del Dipartimento riforme istituzionali della stessa amministrazione regionale. La ratio di tale scelta legislativa risiede nel fatto che il personale dei ruoli della Polizia municipale viene originariamente reclutato con certi criteri e secondo determinati profili professionali e formativi tali da poter svolgere funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale (mansioni di una certa delicatezza che non sono abilitati a svolgere funzionari e dirigenti di altri settori ordinari dell’ente). Del resto, in caso di assenza o impedimento del comandante possono sopperire solo il vicecomandante oppure, in assenza anche di quest’ultimo, il personale comunque del Corpo o Servizio di polizia. Dunque i dirigenti della Polizia municipale e dell’avvocatura comunale possono eccezionalmente assumere la direzione di uffici ordinari dell’ente ma non anche il contrario (ossia dirigenti esterni alla Polizia municipale non possono diventare comandanti della stessa). Sul piano logico e sistematico, la ragione giustificatrice alla base di tale divieto di inversione (dirigenti di struttura oppure anche della avvocatura che assumano incarico di comandante della polizia locale) risiede pur sempre nella constatazione che i medesimi – al netto di ogni caso particolare – non sono in via generale stati formati e reclutati per assumere e svolgere determinate specifiche funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale. In conclusione l’appello del Comune dell’Aquila è infondato”.