Commissariato il cantiere lumaca Il giudice dà ragione al Comune

Il provvedimento riguarda un complesso di via XX Settembre da anni fermo al palo per divergenze Per il Tar l’intervento dell’ente si è reso necessario a superare l’inattività degli organi rappresentativi
L’AQUILA. Il Comune dell’Aquila ha agito legittimamente nel commissariare un aggregato in via XX Settembre da anni bloccato per divergenze tra proprietari e non solo. Lo ha deciso il Tar che forse (ci potrebbe sempre essere l’appello al Consiglio di Stato) ha messo la parola fine su uno scontro – che a guardare i dettagli ha quasi dell’incredibile – tra il presidente dell’aggregato e gli uffici comunali che si occupano di ricostruzione. Una vicenda “simbolo” degli interessi che si muovono intorno alla ricostruzione e che mettono quasi sempre in secondo piano l’obiettivo, stabilito per legge, di far rientrare i cittadini nelle loro case il più presto possibile. La sentenza del Tar (piena di omissis su nomi e date nonostante si parli di fondi pubblici) rifà la storia della vicenda e poi arriva ai motivi per i quali il ricorso del presidente dell’aggregato-condominio viene respinto.
IL RICORSO
«Nel ricorso contro il Comune», scrivono i giudici amministrativi, «si sostiene che gli organi rappresentativi del condominio e, quindi, il suo amministratore pro tempore, non siano incorsi in alcuna inerzia tale da integrare i presupposti del potere sostitutivo essendo tale potere espressione di un eccezionale spostamento di competenze strettamente orientato a rimuovere, previa adeguata istruttoria, l’inattività degli organi rappresentativi che sia obiettivamente tale da pregiudicare il conseguimento del contributo di ricostruzione. Inoltre con un secondo motivo di ricorso si sostiene che il condominio pur in presenza di alcuni contrasti tra condomini relativi alla concreta attuazione di una variante progettuale, non ha mai interrotto la sua attività e ha regolarmente adottato tutti gli atti necessari al perseguimento del completo recupero edilizio dell’aggregato danneggiato dal sisma».
LA SENTENZA
Secondo il Tar la verità è un’altra rispetto a quella che si legge nel ricorso: «La scansione temporale delle vicende rende evidente che la vicenda legata alla segnalazione certificata relativa alla variante al permesso di costruire, secondo cui i lavori di ricostruzione del condominio sarebbero stati impediti dalla mancata approvazione della variante progettuale, si è rivelata del tutto fuorviante e ininfluente in merito all’inerzia del condominio. Infatti è un dato incontestabile che alla comunicazione di inizio lavori non ha fatto seguito l’avvio delle opere. Dunque – oltre all’inerzia protrattasi per anni, anche successivamente al rilascio del permesso di costruire e, addirittura, successivamente alla dichiarazione di inizio dei lavori – non corrisponde al vero che il lasso di tempo trascorso dall’emanazione del parere dell’Ufficio speciale, relativo al contributo massimo concedibile, sia dipeso in larga misura dalla necessità di far predisporre una variante al progetto architettonico già approvato che consentisse una migliore allocazione degli spazi e servizi di uso comune. Non può sostenersi, dunque, che il condominio abbia regolarmente adottato tutti gli atti necessari al perseguimento del completo recupero edilizio dell’aggregato danneggiato dal sisma. Appare, dunque configurabile il grave stallo dovuto all’inerzia del condominio considerato che l’inizio dei lavori di fatto è rimasto solo come semplice comunicazione in quanto, come già rilevato, a questo non ha fatto seguito nessuna lavorazione così come prevista nella richiesta di contributo. L’intervento del Comune si è reso necessario al fine di superare l’inattività degli organi rappresentativi che rischia di pregiudicare il conseguimento del contributo di ricostruzione. Per tali motivi il ricorso dev’essere respinto».
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