Comune condannato dopo 15 anni di cause

La corte suprema amministrativa dà ragione a un ex vigile urbano di Paganica per un terreno privato dichiarato pubblico
L’AQUILA. Ci sono voluti quasi 15 anni per stabilire la proprietà privata di un'area di circa 100 metri quadrati, nei pressi di piazza della Concezione a Paganica.
Con una sentenza pubblicata qualche giorno fa il Consiglio di Stato ha dato ragione a C.C., ex vigile urbano di Paganica, ribaltando una sentenza del Tar che risale al 2007 e con la quale i giudici avevano stabilito che quei 100 metri quadrati fossero di proprietà pubblica. Per il Consiglio di Stato l'area è invece senza dubbio privata.
TENSIONE. La “contesa” tra il cittadino e il Comune, prima del terremoto, era finita anche sui giornali per alcuni momenti di tensione che c'erano stati quando il Comune decise di riappropriarsi, con un’ordinanza di sgombero, del “demanio viario comunale”.
LA STORIA. Nelle motivazioni della recente sentenza si rifà la storia della vicenda: “Il ricorrente”, scrive il Consiglio di Stato, “ha interposto appello nei confronti della decisione del Tar Abruzzo del 2 ottobre 2007 che ha respinto il suo ricorso avverso le ordinanze comunali in data 15 febbraio 2005 e 3 marzo 2005, che gli hanno ingiunto lo sgombero della sede stradale di piazza della Concezione, sita nella frazione di Paganica, asseritamente abusivamente occupata mediante apposizione di bancali di legno per complessivi 100 metri quadrati. La controversia origina con la contestazione a C.C. da parte del Comune dell’Aquila, dell’abusiva occupazione di parte della sede stradale alla quale il medesimo obiettava che non si trattava di area pubblica essendo graffata in catasto alla particella 371 sulla quale insiste l’immobile ad uso di civile abitazione di sua proprietà”.
L’APPELLO. “L’appello”, scrivono i giudici del Consiglio di Stato, «è fondato in quanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, emerge dalla documentazione in atti che l’area in questione sia censita al catasto quale particella 371, che, prima del 1936, faceva parte della più ampia particella 267 del foglio 17. Detta particella (la 267) era stata acquisita al patrimonio del Comune di Paganica (poi incorporato nel Comune dell'Aquila) in data 24 agosto 1911 in forza di contratto di compravendita con il signor Giovanni Di Costanzo”.
IL CENTRO TURISTICO. “Nel 1935 il Comune dell'Aquila ha ceduto in permuta ai proprietari di un'area espropriata per ampliare la strada di accesso al Centro Turistico Gran Sasso (è la zona a Paganica dove oggi sorge il monumento ai Caduti, ndc) le distinte porzioni del fabbricato che aveva fatto realizzare nella particella 267. In sede di accatastamento il fabbricato di nuova costruzione è stato censito come particella 267 e allo stesso è stata catastalmente graffata l’area scoperta interessata dall’ordinanza di sgombero (d’altronde tale area nel 1936 era compresa all’interno di un muro che la delimitava)”.
LA CESSIONE. “Tali circostanze confermano che l’area scoperta è stata oggetto della cessione quale pertinenza (corte) del fabbricato, facendo entrambe parte della particella 267, e che pertanto, al momento dei provvedimenti impugnati, era di natura privata, con conseguente illegittimità dell’ordinanza di sgombero, che ne postula la natura demaniale”.
LA CONDANNA. Quindi, “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata annulla i provvedimenti impugnati. Condanna il Comune dell'Aquila alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in 5.000 euro”.
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