Comune, il centralinista risponde da casa

14 Luglio 2019

Delibera sul telelavoro autorizza il dipendente ipovedente a svolgere l’attività a distanza per un anno

L’AQUILA. La delibera sul telelavoro era stata approvata dalla giunta comunale nel dicembre 2018. Veniva così recepito l’articolo 1 della legge 191 del 1998 il quale prevede che “le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione, attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane”. La normativa contrattuale definisce il telelavoro “come modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, in quanto questa, tramite l’ausilio di apparecchiature telematiche, viene a svolgersi lontano dall’usuale luogo di lavoro e nello specifico presso il domicilio del dipendente; il ricorso a forme di telelavoro deve avvenire sulla base di un progetto in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefìci, diretti e indiretti”.
Quella delibera ora viene applicata per la prima volta a un caso concreto e con una recente determina dirigenziale si dà atto che “in data 10 luglio 2019 è stata attivata la postazione di telelavoro per l’addetto al centralino del Comune come da comunicazione trasmessa via mail dal responsabile dell’ufficio impianti tecnologici. Si autorizza il suddetto dipendente – ipovedente – a svolgere l’attività lavorativa di centralinista dell’ente direttamente dalla propria abitazione, per la durata di un anno dalla data di attivazione della postazione di telelavoro; si autorizza altresì il dipendente all’inserimento manuale delle timbrature sul portale WebKronos, che saranno validate successivamente dalla dirigente del servizio di appartenenza”. Il telelavoro, è scritto ancora nella determina, “realizza le esigenze obiettive del lavoratore, residente in un comune distante dal luogo di lavoro, senza arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento delle mansioni concretamente svolte; i costi relativi al collegamento della postazione sono stati coperti da precedenti atti di impegno redatti dall’ufficio impianti tecnologici all’atto dell’affidamento del servizio pubblico di connettività”. La richiesta di attivare il telelavoro era stata fatta dal dipendente sin dal 2012. (g.p.)