Consoli: mai pagata per il concerto

15 Gennaio 2024

A Roma la causa della cantante per lo show del 2003 nell’ambito della Perdonanza

L’AQUILA. Sono passati più di 20 anni ma ancora non si chiude la causa civile tra una società di Roma, la “On The Road” e il Comune dell’Aquila per un credito che la società vanta per un concerto di Carmen Consoli che si tenne nell’ambito della Perdonanza del 2003. Si tratta di una cifra che si aggira sui 50mila euro, somma che il Comune iscrisse tra i debiti fuori bilancio già 12 anni fa dopo una prima sentenza, emessa nel 2012 dal Tribunale di Roma. La notizia di oggi è che la questione (dopo un parere delle Sezioni Unite della Cassazione) è stata rimessa con una ordinanza della Cassazione (pubblicata tre giorni fa) di nuovo alla Corte d’Appello di Roma che deve riesaminare la sentenza di secondo grado che aveva dato ragione al Comune. Dunque per mettere la parola fine alla vicenda forse passerà ancora qualche anno. Il ricorso in Cassazione era stato presentato dalla “On The Road” perché la Corte d’Appello di Roma nel 2016 aveva ribaltato in base a un cavillo giuridico (il mancato deposito del contratto quale fonte della presunta obbligazione di pagamento) la decisione del 2012. In primo grado il Tribunale di Roma dando ragione alla società aveva dichiarato «il difetto di legittimazione passiva dell’istituzione Perdonanza Celestiniana in quanto mancante della personalità giuridica» e aveva invece condannato il Comune al pagamento. Il “giochetto” se a pagare dovesse essere l’Istituzione Perdonanza o il Comune è stato al centro anche di altre cause civili dalle quali si evince che nel 2003 non fu pagato quasi nessuno. E alla fine si scoprì che il Comune non onorò nemmeno le cifre legate al Premio Perdonanza (non fu versato nulla neppure all’arcivescovo di Sarajevo, Pulji’c). Furono anni di eventi che con lo spirito celestiniano ebbero poco a che fare.
Nel ricorso contro la decisione della Corte d’Appello, la società in questione aveva sottolineato che «la Corte ha sostenuto a torto che la On The Road non avrebbe assolto al proprio onere della prova», mentre secondo la società «la circostanza relativa al preteso mancato deposito del fascicolo di primo grado non sarebbe rilevante, poiché tutto è stato depositato in cancelleria il 31 ottobre 2012, unitamente alla memoria difensiva sull’istanza inibitoria come risulta dal timbro apposto sull’ultima pagina dei documenti allegati». Ora, la parola passa di nuovo alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. (g.p.)
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