Contributi ricostruzione Il Comune perde in Appello

I giudici: non esiste il limite del cumulo per fondi a persone della stessa famiglia a condizione che ciascuno sia proprietario di distinte unità immobiliari inagibili
L’AQUILA. La Corte d’appello, con sentenza “pilota”, ha sancito un principio riguardante l’erogazione di contributi per la ricostruzione: non esiste il cumulo se a chiedere il contributo sono persone dello stesso nucleo familiare, ma che siano, ciascuno, proprietari esclusivi di distinte unità immobiliari inagibili.
La sentenza, in riforma di un’opposta pronuncia del tribunale, è stata depositata di recente e ha condannato il Comune dell’Aquila dichiarando il diritto di colui che ha fatto appello, all’assegnazione ed erogazione del contributo, non superiore a 80mila euro, chiesto per riparare un immobile.
L’ente è stato anche condannato a pagare la spese dell’intero giudizio alla parte avversa assistita dall’avvocato Tiziana Trecco.
Il Comune, almeno finora, ha sempre negato questo tipo di contributo, nonostante un parere diverso dell’Avvocatura, per cui non restava altro che ricorrere alla magistratura.
Questa, dunque, la ricostruzione schematica di quanto avvenuto. Un uomo, titolare esclusivo dell’abitazione principale della famiglia, ha chiesto il contributo per l’appartamento. Il figlio, che vive lì, è anche titolare di un altro appartamento per il quale ha chiesto un altro contributo.
«Gli uffici preposti», commenta l’avvocato Trecco, «continuano a negare il diritto a cittadini che appartengono allo stesso nucleo familiare, determinando ritardi, danno e sovraccarico di contenziosi con intasamento degli uffici giudiziari e rallentamento della ricostruzione».
«Tale situazione», evidenziai l’avvocato, «crea l’assurdo per cui un soggetto residente in altra città, ma proprietario all’Aquila di un immobile adibito ad abitazione secondaria e danneggiato dal sisma, chiede e ottiene il contributo per la riparazione, mentre a Caio, solo perché “colpevole” di dimorare con il padre, tale diritto viene negato».
Va anche evidenziato che gli uffici dovevano essere a conoscenza dell’illegittimità di questo modo di operare visto che esiste un parere dell’avvocatura dello Stato risalente a 4 anni fa e, dunque, ignorato.
Il Comune, dunque, riteneva che ci fosse un’illegittima duplicazione delle provvidenze previste dalla normativa emergenziale.
Per contro il beneficiario non è il nucleo familiare di cui si fa parte, ma il singolo proprietario dell’immobile da riparare.
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