Cotugno, Consiglio di Stato ha revocato la chiusura

A sorpresa depositata la sentenza che annulla la precedente decisione del Tar: «La riapertura della sede aveva motivazioni non meritevoli di appunti»
L’AQUILA. Il Consiglio di Stato, presiedura da Francesco Caringella, ha annullato la decisione del Tar che aveva escluso la riapertura, per problemi connessi alla stabilità, della sede del Liceo Cotugno (1200 alunni) in via Leonardo da Vinci a Pettino. Una sentenza che indusse la Provincia, che ora ha la ragione dalla sua, a cercare altre sedi e avviare lì la ristrutturazione.
Ora è arrivato il colpo di scena che non cambia le cose in concreto, ma sorprende non poco i ricorrenti, ovvero i genitori degli alunni che avevano firmato il ricorso andato a buon fine in primo grado, laddove i giudici osservarono che la sicurezza dell’edificio non era garantita. La nuova sentenza, dunque, salva il provvedimento che disponeva la riapertura dell’edificio dopo il sisma del 2017 con alcune prescrizioni.
«Alla luce dei pur limitati poteri del giudice amministrativo», si legge nella motivazione, «a fronte della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, il provvedimento appare assistito da un corredo motivazionale non meritevole di appunti e che un controllo estrinseco come può essere quello giurisdizionale corrente, non si appalesa inadeguato o incompleto e comunque rassicurante per quanto concerne la sicurezza dei corpi aperti all’utilizzo scolastico, in questo in maniera più convincente di quanto adombrato dall’ingegner Catana».
Esistevano, infatti, due relazioni tecniche predisposte dalla Provincia (parte in causa): la prima, redatta da Catana nel 2013, che concludeva segnalando problematiche di natura statica; la seconda, redatta dal collega Pace l'8 marzo 2017, che riteneva l'edificio agibile con esclusione dei corpi di fabbrica denominati F e G. Alla luce di tali discordanze il Tar nominò un tecnico terzo, il verificatore, affidandogli l'incarico di una valutazione definitiva che concordava, in linea di massima con la relazione di Catana. In seguito, in appello, è stata depositata un'altra relazione tecnica, predisposta sempre da Pace e sempre per conto della Provincia, datata 27 settembre 2018 e dunque successiva alla decisione di primo grado, che è la 267 del 2 luglio 2018, nella quale il professionista, ovviamente, ha ribadito il suo punto di vista. Dunque, secondo alcuni che presentarono il ricorso, da un lato, non sono state prese in considerazione le conclusioni del verificatore; dall'altro, si è posto alla base della decisione uno studio nuovo, e perciò estraneo al procedimento che ha condotto all'adozione dell'atto impugnato, successivo perfino alla sentenza del Tar.
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