Danni del sisma 1984 Definita una causa in piedi da 21 anni

Finanziamento di 130 milioni di lire perso per i restauri Ma il presidente del condominio non è responsabile
L’AQUILA. La Corte di Cassazione, con una sentenza pubblicata qualche giorno fa (con la quale ha di fatto accolto le ragioni del presidente di un condominio dell’Aquila negando il risarcimento chiesto dal proprietario di uno degli appartamenti) ha chiuso una vicenda relativa a una presunta mancata ristrutturazione – nel post-sisma – di un alloggio all’interno di un palazzo che si trova nel cuore del centro storico, a due passi da piazza Duomo e dove in passato era stata ospitata anche una piccola parte dell’Archivio di Stato. La cosa curiosa è che il sisma non è quello del 2009 (per il quale, tra l’altro, lo storico palazzo ha ottenuto regolarmente i fondi e i lavori sono stati già fatti), ma quello del 1984. Nel maggio di quell’anno, infatti, due forti terremoti colpirono un’area dell’Italia centrale tra Abruzzo, Lazio e Molise e in particolare la zona dell'Alto Sangro. Le scosse si sentirono anche all’Aquila (nel maggio 1985 in città ci furono, poi, altre scosse) e dieci anni dopo furono stanziati fondi anche per il capoluogo. Una vicenda, forse dimenticata, che portò al capoluogo di regione diverse centinaia di milioni di lire per interventi antisismici.
IN CAUSA DAL 1999. La causa civile approdata in Cassazione è stata avviata nel 1999 quando, come ricordano i giudici nella sentenza “un cittadino conveniva in giudizio – dinanzi al tribunale dell’Aquila – il condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, chiedendo che ne venisse affermata la responsabilità per fatto colposo dell’amministratore e, di conseguenza, la condanna al pagamento di 150 milioni di lire a titolo di risarcimento dei danni subiti. Il ricorrente osservava che il proprio appartamento – posto al terzo piano dello stabile condominiale – aveva subìto danni strutturali a seguito di alcune scosse sismiche verificatesi nel 1984, danni poi aggravatisi a causa del fenomeno degenerativo dovuto al dissesto del fabbricato, tanto che a partire dal 1994 nell’unità immobiliare di sua proprietà erano comparse alcune evidenti lesioni che con il passare del tempo si erano notevolmente accentuate”.
FINANZIAMENTO PERSO. “Ciononostante, secondo la tesi del ricorrente, l’amministratore non prendeva alcuna iniziativa ma, anzi, esponeva i condòmini a una serie di spese inutili e aggiuntive e, per altro verso, per fatto proprio, faceva perdere al condominio il finanziamento pubblico di 130 milioni di lire per il risanamento post-sisma. Il ricorrente, sempre secondo la sua tesi, subiva un gravissimo pregiudizio consistente non solo nel documentato progressivo e irreversibile deterioramento della proprietà esclusiva, ma anche nell’inevitabile aumento dei costi e delle spese per il risanamento strutturale, anche in ragione della perdita del finanziamento pubblico. Per tali danni riteneva responsabile il condominio”. Questo in sintesi è stato l’oggetto del contendere. Sia il tribunale in primo grado che la Corte d’Appello non accolsero le ragioni del proprietario dell’appartamento. Il tribunale in particolare “sulla scorta delle produzioni documentali, delle risultanze delle prove orali e di altra documentazione” nel 2011 rigettava la richiesta di danni “in quanto infondata, generica e priva di adeguato supporto probatorio, richiamando a tal fine le risultanze della consulenza tecnica disposta d’ufficio”. In Appello la richiesta di risarcimento era salita a 250.000 euro, ma la Corte “rigettava l’appello del ricorrente, confermando il provvedimento adottato in prime cure, sull’assunto che era mancata la prova del danno, come richiesto nell’atto di citazione, ritenendo inammissibili ulteriori allegati, in quanto tardivi. Condannava l’appellante al pagamento in favore del Condominio delle spese processuali, liquidate in 9.000 euro”. Si è giunti così in Cassazione che, con una motivazione lunga, argomentata e molto tecnica, “rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti in ragione del particolare contesto di perdurante dissesto ambientale e territoriale (qui il riferimento è al sisma del 2009, nda) in cui si colloca la vicenda esaminata”.

