Debiti Perdonanza, condanna dopo 15 anni

Il Comune deve risarcire un’associazione culturale che allestì uno spettacolo nel 2004 e non venne mai pagata
L’AQUILA. Celestino V dispenserà indulgenze per tutti, ma gli organizzatori della Perdonanza celestiniana non sono stati esenti da patacche o debiti non pagati per riconoscimenti assegnati, peraltro, a personaggi di primo piano. Basti pensare al Premio per la Pace (centomila dollari) assegnato al cardinale bosniaco Vinko Puljic, consegnato dopo un’incredibile catena di ritardi, oppure quello, altrettanto tormentato, a Sergio Vieira de Mello, Alto Commissario dell’Onu per i diritti umani, poi morto in un attentato. E poi prestazioni non ancora pagate a raffica per gli spettacoli. Una di queste, risalente a 15 anni fa, è riaffiorata in seguito a una sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto un appello del Comune che riteneva di non dover pagare 3mila euro all’associazione culturale MuteArt-Spazi in movimento, assistita dall’avvocato Luciano Dell’Orso. La somma era stata richiesta come compenso per la realizzazione di uno spettacolo musicale a fronte di un contratto tra l’associazione e l’Istituzione Perdonanza. «Un organismo di carattere pacificamente strumentale», dicono i giudici di Cassazione, «al cui direttore era stata conferita la facoltà di concludere contratti».
Il Comune, nella sentenza di secondo grado che aveva respinto il ricorso, aveva sostenuto che la Corte territoriale aveva completamente trascurato di esaminare l’eccezione circa l’assenza di impegno contabile da parte dell’ente locale. «La doglianza è infondata», dice la Cassazione. «La sentenza impugnata ha valorizzato la regolamentazione concernente l’Istituzione della quale si tratta e la competenza del direttore a stipulare contratti quale organo della prima».
«La doglianza», dice ancora la Cassazione su un secondo motivo di appello, «nella quale si adombra la nullità del contratto per assenza di forma scritta è inammissibile per genericità a fronte della constatazione dell’esistenza del documento negli atti, ribadita anche nella sentenza impugnata e non specificatamente contrastata in alcun modo».
Del resto, a sostegno della conferma della sentenza di appello esiste anche un’altra ragione.
«Lo stesso Comune dell’Aquila», scrive la Cassazione, «per mezzo di un proprio dirigente, responsabile dei servizi finanziari e della liquidazione dell’Istituzione, soppressa con delibera del Consiglio del 23 marzo 2005, aveva inviato all’associazione culturale una missiva nella quale si affermava che, dai documenti contabili dell’Istituzione stessa, risulta un debito di tremila euro avente natura di ricognizione del debito».
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