Dichiara il falso sulla casa, militare sospeso

Provvedimento della durata di 6 mesi: prima sanzione sul lavoro per un’attestazione sulla residenza
L’AQUILA. Un militare è stato sospeso per sei mesi dal servizio perché, nel fare la domanda per la ricostruzione di una “prima” abitazione all’Aquila, ha dichiarato il falso. In sostanza, ha sostenuto che il 6 aprile 2009 era residente nella casa oggetto della richiesta di contributo mentre in realtà la casa era in affitto e lui abitava altrove. È il primo caso documentato in base al quale un presunto “furbetto” della ricostruzione viene sanzionato anche nel suo lavoro.
La vicenda è emersa perché il militare ha fatto ricorso al Tar contestando la sanzione disciplinare. Il Tar, però, lo ha respinto. Il ricorso lamentava il “difetto di motivazione, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto nei presupposti e l’eccesso di potere per sviamento e illegittimità manifesta”. Il provvedimento disciplinare si basava sulla seguente motivazione: “Il militare, in concorso con il progettista incaricato dell’istruzione tecnica della pratica di ricostruzione, attestava falsamente al Comune dell’Aquila di essere stabilmente dimorante, alla data del 6 aprile 2009, in un’abitazione di sua proprietà sita nel medesimo Comune, colpito dal sisma nel 2009, richiedendo indebitamente, in due circostanze, i contributi per l’autonoma sistemazione e la riparazione dell’immobile, che effettivamente venivano erogati”. Il ricorrente in sua difesa ha sostenuto che “il contributo per la riparazione dell’abitazione era di sua spettanza, a prescindere dalla circostanza che l’immobile fosse o meno condotto in locazione a terzi, specificando che la relativa istanza, a differenza di quanto fatto, avrebbe dovuto essere sottoscritta dal locatario e non dal proprietario. Inoltre la relativa istruttoria della pratica”, sempre secondo il ricorrente, “era stata seguita dal suo progettista di fiducia, sull’operato del quale egli ha fatto affidamento. Infine l’amministrazione pubblica dalla vicenda non avrebbe subìto danni poiché, in ogni caso, il contributo avrebbe dovuto essere elargito, al limite nella misura dell’80% anziché del 100%”. Per il Tar il ricorso è infondato. Secondo il tribunale “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice della legittimità, se non sub specie di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento, spettando dunque all’Amministrazione, in sede di adozione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base a un apprezzamento di larga discrezionalità, insindacabile nel merito dal giudice amministrativo. Nel caso di specie il collegio non ravvisa elementi di illogicità o di abnormità. La relazione finale relativa all’inchiesta formale a carico del ricorrente, infatti, si presenta ampiamente e dettagliatamente motivata, con puntuale ricostruzione dell’excursus storico dei fatti di causa. Appare palese il fatto secondo cui, al fine di percepire i contributi economici poi effettivamente erogatigli, il ricorrente abbia sottoscritto falsa dichiarazione di dimorare stabilmente, alla data del 6 aprile 2009, nella casa quando in realtà dimorava con il suo nucleo familiare altrove”.

