Direttore per il decennale, il Tar dà ragione al Comune

L’AQUILA. Nel 2019 il Comune dell’Aquila pubblicò sull’albo pretorio un avviso per scegliere il direttore artistico in relazione alle iniziative legate al Decennale del sisma e alla Perdonanza...
L’AQUILA. Nel 2019 il Comune dell’Aquila pubblicò sull’albo pretorio un avviso per scegliere il direttore artistico in relazione alle iniziative legate al Decennale del sisma e alla Perdonanza celestiniana.
Tra le proposte presentate, un’apposita Commissione ne ritenne “valutabile” solo una ma la giunta decise – tramite il segretario comunale – che quella sola proposta non poteva essere presa in considerazione (la direzione artistica fu poi affidata ad altro operatore culturale senza tenere conto dell’avviso). Contro quella decisione fu presentato ricorso al Tar che, con una sentenza resa nota ieri, ha dato ragione al Comune dell’Aquila: quella esclusione “d’autorità” fu legittima. Scrivono i giudici fra l’altro: “L’iter logico seguito dall’Amministrazione appare correttamente esplicitato nei provvedimenti impugnati e riguardano essenzialmente il progetto presentato dalla ricorrente che è stato valutato con il punteggio più basso rispetto agli altri ed è strutturato in modo tale da non rispondere alle aspettative e alle necessità dell’amministrazione. In definitiva, dopo aver effettuato la valutazione delle proposte progettuali dei candidati, quello della ricorrente, pur avendo raggiunto la valutazione minima di adeguatezza da parte della Commissione, ha ottenuto un punteggio minimo e non è stato ritenuto adatto e rispondente alle esigenze dell’amministrazione. Secondo la ricorrente l’amministrazione non avrebbe adeguatamente ponderato gli interessi contrapposti e l’importanza degli eventi legati al Decennale e alla Perdonanza celestiniana. Tale ricostruzione appare un fuor d’opera considerata l’ampia motivazione degli atti ove, proprio in ragione dell’importanza degli eventi, si giustifica il mancato conferimento dell’incarico con l’inadeguatezza dell’offerta rispetto alle aspettative dell’amministrazione anche in ragione del punteggio ottenuto in sede di valutazione. La motivazione dei provvedimenti impugnati ha richiamato – per analogia – la giurisprudenza formatasi in materia di appalti, secondo la quale è onere della pubblica amministrazione effettuare una valutazione riguardo l’unica candidatura valida al fine di accertare se la stessa risponde alle esigenze dell’amministrazione stessa e sia adeguata all’incarico che intende conferire. Inoltre, la decisione di indire una selezione pubblica per il conferimento di un incarico esterno così come quelle di revocarlo appartengono alla più lata discrezionalità amministrativa soprattutto nel caso di specie in cui si tratta di una procedura comparativa volta al conferimento di incarichi assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa”. (g.p.)

