Eccidio di Pietransieri, niente risarcimenti

La Corte Costituzionale dispone che gli indennizzi per la strage nazista vanno attinti dal Fondo ristori
ROCCARASO. Niente risarcimenti per i familiari delle vittime dell’eccidio di Pietransieri. A stabilire che per i 128 civili inermi trucidati il 21 novembre del 1943 nel bosco dei Limmari non dovranno esserci risarcimenti è stata la Corte Costituzionale. Una decisione che costituisce un passo indietro per i familiari delle vittime della strage avvenuta nella frazione di Roccaraso. Sei anni fa, infatti, il tribunale di Sulmona aveva stabilito che la Germania doveva risarcire con un milione e 600 mila euro il Comune di Roccaraso e con 5 milioni gli eredi delle vittime. Per i crimini di guerra commessi tra il primo settembre 1939 e l’8 maggio 1945 era stato istituito un fondo speciale in continuità con l’accordo di Bonn del 1961 tra Italia e Germania, che già aveva riconosciuto indennizzi in favore di italiani colpiti dalle persecuzione naziste. Dopo la decisione del tribunale di Sulmona del 2017 l’avvocato Monica Oddis, insieme ai colleghi Lucio Olivieri, Claudia Di Padova e Samanta Le Donne, si era occupata dell’azione giudiziaria contro la Germania e dell’iter per far arrivare al Comune e agli eredi delle vittime della strage il risarcimento. Ma secondo il giudice Giovanni Amoroso nelle procedure esecutive opera l’immunità ristretta degli Stati, come già riconosciuto in favore della Germania dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aia. L’estinzione di diritto delle procedure pendenti è dunque compensata dalla tutela introdotta con l’istituzione del Fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato. Secondo la norma può accedere al Fondo (finanziato con quasi 61 milioni di euro fino al 2026) e chiedere il ristoro chi ha ottenuto, o ottiene, una sentenza passata in giudicato, avente come oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di un’azione giudiziaria, avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge 36 o promossa entro il termine di decadenza (28 giugno 2023). La stessa norma ha poi previsto che i giudizi di esecuzione già intrapresi e pendenti sono dichiarati estinti e non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive. Gli avvocati che avevano curato la pratica di risarcimento non si aspettavano che la Corte Costituzionale ribaltasse la decisione. Di fatto l’estinzione delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta dal Fondo ristori. Ma tutto è bloccato perché non si riesce ad accedere ai fondi. (e.b.)
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