Edifici in costruzione danneggiati dal sisma C’è il diritto ai fondi

Cumulo dei benefìci, la Cassazione boccia l’Ufficio speciale: soldi sia per la casa dei genitori con cui viveva che per la sua
L’AQUILA. Ha diritto al contributo per la riparazione dei danni causati dal terremoto anche chi, il 6 aprile 2009, aveva la casa in avanzato stato di costruzione e quindi non ci abitava. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso dell’Ufficio speciale dell’Aquila (Usra). La vicenda risale al 2014 quando l’Usra negò a un cittadino il contributo perché alla data del sisma lo stesso abitava con i genitori i quali avevano già chiesto e ottenuto i fondi per riparare l’immobile “prima casa”. L’Ufficio speciale aveva giustificato il diniego col fatto che le norme post sisma prevedevano «il divieto di cumulo», quindi, «essendo stato già concesso un analogo contributo per la riparazione dell’immobile in cui dimorava il nucleo familiare del quale faceva parte il 6 aprile 2009 anche il ricorrente non poteva essere concesso altro contributo». Il cittadino invece ha sostenuto che «il beneficio non spettava al nucleo familiare del richiedente, ma al proprietario dell’immobile, in riferimento al quale doveva quindi essere verificata la cumulabilità dei benefici». Tradotto: siccome il proprietario della “prima casa” non era il ricorrente ma il genitore non poteva essere chiamato in causa il “cumulo”.
La vicenda legale è stata lunga. Il Tar si era dichiarato incompetente. Il Tribunale in primo grado aveva dato ragione all’Ufficio speciale, la Corte d’Appello aveva ribaltato la sentenza accogliendo il ricorso del cittadino e ora la Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado. Tra l’altro, nel 2014 un decreto del titolare dell’Ufficio speciale aveva ammesso al contributo anche gli immobili in corso di costruzione che avessero subito dei danni. L’Usra nei vari gradi di giudizio ha sempre affermato che «qualora un soggetto abbia già fruito, in qualità di componente di un nucleo familiare, di un contributo per la riparazione di un’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, non può beneficiare di un ulteriore contributo per altri immobili, determinandosi altrimenti una moltiplicazione dei contributi. Il ricorrente», sempre secondo l’Usra, «non ha fornito una prova idonea a superare la presunzione di coincidenza tra l’abitazione principale e la residenza anagrafica, non avendo negato di convivere con i propri genitori, e avendo ammesso che l’immobile per la cui riparazione aveva chiesto il contributo era ancora in costruzione alla data del sisma». Per la Cassazione «ininfluente appare la circostanza che alla data del sisma il ricorrente risultasse ancora convivente con i propri genitori, uno dei quali aveva ottenuto, in qualità di titolare dell'unità immobiliare adibita ad abitazione del nucleo familiare, la concessione del contributo per la riparazione della stessa. Quanto poi alla circostanza che l’immobile per la cui riparazione è stato chiesto il riconoscimento del contributo fosse ancora in costruzione alla data del sisma, correttamente la sentenza d’Appello ha richiamato il decreto del 23 luglio 2014, con cui il titolare dell’Usra ha esteso agli immobili in corso di costruzione la disciplina dettata dalle precedenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri».
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