Edifici vincolati, più contributi per tutti

17 Aprile 2020

Delibera della giunta comunale estende anche agli immobili fuori dai centri storici il beneficio della maggiorazione

L’AQUILA. Gli edifici vincolati dal ministero dei Beni culturali anche se fuori dalla perimetrazione dei centri storici (città e frazioni), hanno ugualmente diritto alle maggiorazioni previste per la ricostruzione-ristrutturazione degli edifici di particolare pregio storico artistico. È quanto previsto da una delibera di giunta comunale che ora dovrà passare in consiglio per la definitiva approvazione. La delibera si è resa necessaria per sciogliere i dubbi generati dalla legge “madre” sulla ricostruzione, la numero 77 del 2009. Infatti, in base a un’interpretazione “restrittiva” – pare avallata anche dall’Avvocatura dello Stato – gli edifici vincolati (spesso di un unico proprietario) fuori dai centri storici (così come individuati da un’ordinanza del 2010) non potevano godere degli stessi “privilegi” economici di quelli all’interno dei nuclei antichi. Tra l’altro alcuni vincoli sono stati posti anche dopo il terremoto. “Il sisma del 2009”, è la premessa alla delibera, “ha riguardato tutto il patrimonio edilizio del territorio interessato e in particolare anche i numerosi immobili di particolare pregio storico e artistico già riconosciuto dal ministero dei Beni culturali attraverso il vincolo – ex decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42, Codice dei beni culturali – o che tale vincolo hanno visto imporsi dopo l’evento sismico. I benefìci legislativi per il restauro e il recupero di questo grande patrimonio storico-culturale sono dettati dal comma 5 bis dell’articolo 14 della legge 77/2009 (la legge sul sisma 2009)”. Considerato quindi “che agli edifici, vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali si applicano le norme previste dall’articolo 14 comma 5-bis della legge 77/2009 per cui il requisito relativo alla tutela del bene è un requisito di carattere oggettivo che riguarda la natura del bene e non i requisiti soggettivi del proprietario” va rilevato che “l’interpretazione della norma ha fatto sorgere dubbi circa l’efficacia della stessa in relazione all’ubicazione del bene tutelato, se all’interno o meno dei centri storici così come perimetrati. È però indubbio che gli edifici tutelati ubicati all’esterno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni presentano lo stesso pregio e pertanto caratteri tipologici e costruttivi analoghi a quelli ubicati all’interno dei centri storici e quindi necessitano della stessa attenzione e cura nella definizione ed esecuzione degli interventi di restauro e miglioramento sismico. Tenuto conto che già l’articolo 83 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune dell’Aquila prevede che, per gli edifici di particolare pregio storico, artistico e ambientale e di interesse tipologico e costruttivo non ricadenti all’interno della zona A del centro storico del capoluogo, i criteri di intervento sono gli stessi previsti dalle norme per gli interventi di restauro nella zona A del centro storico del capoluogo e che il decreto 3 del 2010 prevede che possono essere perimetrati ai fini della presentazione dei piani di ricostruzione gli edifici storici vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali indipendentemente dalla loro ubicazione e ritenuto pertanto necessario di dover garantire la stessa attenzione e cura, nonché gli stessi diritti, nella definizione ed esecuzione degli interventi di restauro e miglioramento sismico agli edifici tutelati ai sensi del Codice stesso ancorché ubicati all’esterno dei centri storici” la giunta comunale ha deliberato che quegli edifici “sono da considerarsi perimetrati ai sensi dell’articolo 2 del decreto del commissario delegato per la ricostruzione del 9 marzo 2010”. Ora la parola “previa l’acquisizione del parere della competente commissione” passa al consiglio comunale.