Edificio abusivo, il Tar dà ragione al Comune

9 Giugno 2022

L’AQUILA. Un’altra sentenza del Tar dà ragione al Comune dell’Aquila su un’ordinanza di demolizione per una costruzione ritenuta abusiva, realizzata nella zona di Bagno in base a una delibera del...

L’AQUILA. Un’altra sentenza del Tar dà ragione al Comune dell’Aquila su un’ordinanza di demolizione per una costruzione ritenuta abusiva, realizzata nella zona di Bagno in base a una delibera del 2009. Secondo i giudici «è condivisibile l’assunto del Comune per cui nel caso specifico, in assenza di un qualunque titolo abilitativo edilizio, si sia cercato di approfittare della normativa emergenziale per realizzare un unico edificio a una forma regolare rettangolare di notevole consistenza, caratterizzato da un corpo di fabbrica centrale basso e da due corpi di fabbrica laterali più alti, ciascuno con ingressi dall’esterno autonomi, con copertura a falde piane inclinate con tre diverse quote di colmo avente caratteristiche di stabilità e non occasionale. Inoltre», continuano i giudici, «l’attività di repressione degli abusi edilizi non costituisce attività discrezionale, ma del tutto vincolata. Ne consegue che l’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto dove la repressione dell’abuso corrisponde per definizione all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività». Il Tar sposa a pieno la tesi del Comune anche quando sottolinea che «dopo il sisma del 6 aprile 2009, il consiglio comunale con la delibera 58 aveva consentito ai cittadini le cui abitazioni erano divenute inagibili di realizzare manufatti temporanei su aree non gravate da vincolo idrogeologico, con il limite di 95 metri quadrati di superficie residenziale e con la possibilità di installare un solo manufatto temporaneo sulla medesima particella di terreno. Pertanto, essendo il complesso realizzato sulla medesima particella di terreno, l’opera era certamente illegittima rispetto ai parametri della delibera in quanto l'intero edificio non può che essere considerato nel suo insieme. In sostanza le dimensioni dell’edificazione risultano manifestamente difformi per eccesso». (g.p.)