Elettrodotto, contesa tra Usi civici ed Enel approda in Cassazione

La causa riguarda l’occupazione dei terreni di Assergi per la realizzazione dell’elettrodotto a servizio della funivia
L’AQUILA. Da molti anni l’Amministrazione separata per i beni di uso civico di Assergi ha intentato causa all’Enel che, realizzando un elettrodotto a servizio della funivia del Gran Sasso, ha occupato terreni ritenuti di uso civico. La causa fu avviata in particolare da Bruno Ludovici, Luigi Sacco e Berardino Giusti.
LE SENTENZE. I “naturali” di Assergi hanno avuto ragione sia in primo grado (Commissario per i beni di uso civico per l’Abruzzo) e sia in secondo grado (Corte d’Appello di Roma – sezione usi civici – con una sentenza che risale al febbraio del 2017). L’Enel ha presentato ricorso in Cassazione, che ora avrà l’ultima parola sulla controversia. Se Assergi dovesse veder confermate le due sentenza pregresse, l’Enel dovrà o rimuovere l’elettrodotto (cosa di fatto poco probabile) oppure pagare un congruo indennizzo ancora da quantificare. Poche settimane fa la Cassazione ha iscritto la causa a nuovo ruolo. In una prima fase, infatti, il relatore aveva chiesto l’improcedibilità del ricorso dell’Enel per una serie di problematiche di tipo tecnico-giuridico ma i giudici hanno deciso l’iscrizione a nuovo ruolo uniformandosi a quanto deciso (e chiarito) dalle Sezioni unite, che hanno rimosso le problematiche di cui sopra.
CASSAZIONE. La Cassazione, decidendo di fatto di andare avanti nella causa (l’improcedibilità avrebbe chiuso definitivamente il contenzioso a favore di Assergi) e arrivare a una decisione scrive: «L’amministrazione separata di Assergi adiva il Commissario per gli usi civici della Regione Abruzzo lamentando che l’Enel aveva abusivamente ampliato l’elettrodotto posto a servizio della funivia, con la realizzazione di altri impianti elettrici, il tutto su terreni appartenenti alla comunità locale. Il Commissario per gli usi civici dichiarava l’occupazione abusiva da parte della convenuta (Enel) ordinando il rilascio dei beni occupati. A seguito di reclamo di Enel distribuzione spa la Corte d'Appello dell’Aquila, con la sentenza del 20 marzo 2017, rigettava il reclamo, rilevando che era infondata la deduzione della società secondo cui la normativa in tema di elettrodotti prevarrebbe su quella dettata in materia di usi civici, occorrendo ribadire che anche per l’occupazione abusiva delle aree dell’Amministrazione separata, e in assenza di un provvedimento di mutamento di destinazione d’uso, era necessaria l’adozione di una procedura espropriativa, che nella fattispecie era carente. Inoltre andava disatteso anche il motivo di reclamo con il quale si invocava l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità tra l’impianto elettrico e la funivia e ciò sia perché non era stato provato tale nesso e sia in ragione del fatto che non sussisteva la dimostrazione che la società fosse anche titolare dell’impianto di funivia, rispetto al quale le condutture elettriche avrebbero carattere pertinenziale, sicché mancava la prova che il vincolo pertinenziale fosse stato impresso dal proprietario o dal titolare di diritti reali su entrambi i beni. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso E. Distribuzione spa subentrata nelle more ad Enel Distribuzione spa”.
LA CAUSA VA AVANTI. La Cassazione, nella decisione interlocutoria di qualche settimana fa, ha affermato «che non può essere condivisa la proposta del relatore quanto alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso, occorrendo avere riguardo alle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite nella sentenza 8312/2019». In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato «che ove, come nella fattispecie, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica del ricorso risulti depositata in cancelleria copia della relata della notifica telematica della decisione impugnata e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, sebbene senza attestazione di conformità da parte del difensore, il ricorrente evita la sanzione dell’improcedibilità del ricorso laddove depositi l’asseverazione di conformità sino alla data dell’udienza camerale».
ANCORA TEMPI LUNGHI. La causa, quindi, dev’essere rinviata a nuovo ruolo (nel linguaggio giuridico, mettere a ruolo una causa significa iscriverla nel registro dei processi pendenti davanti a quel determinato giudice) anche «per consentire al consigliere relatore di poter eventualmente formulare nuova proposta». Si prevedono quindi ancora tempi lunghi per sciogliere i nodi di una vicenda davvero datata nel tempo.
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