Elettrodotto, l’Enel perde la battaglia contro l’Asbuc
L’AQUILA. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Enel Energia (oggi E.distribuzione) contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva...
L’AQUILA. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Enel Energia (oggi E.distribuzione) contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva dato ragione all’Amministrazione separata per i beni di uso civico (Asbuc) di Assergi. L’Asbuc aveva intentato causa all’Enel “accusata” di aver realizzato un elettrodotto a servizio della funivia del Gran Sasso occupando terreni ritenuti di uso civico. La causa fu avviata – più di 20 anni fa – da Bruno Ludovici, Luigi Sacco e Berardino Giusti, allora componenti dell’Asbuc. I “naturali” di Assergi avevano avuto ragione sia in primo grado (Commissario per i beni di uso civico per l’Abruzzo) e sia in secondo grado (Corte d’Appello di Roma – sezione usi civici – con una sentenza che risale al febbraio del 2017). L’Enel aveva presentato ricorso in Cassazione.
La Corte a gennaio aveva iscritto la causa a nuovo ruolo (negando l’improcedibilità) e pochi giorni fa ha messo la parola fine alla vicenda.
A questo punto l’Enel o deve rimuovere l’elettrodotto (cosa impossibile) oppure pagare un indennizzo da quantificare in altra sede. Nella sentenza si rifà la storia della vicenda: «L’amministrazione separata di Assergi adiva il Commissario per gli usi civici della Regione Abruzzo lamentando che l’Enel aveva abusivamente ampliato l’elettrodotto posto a servizio della funivia, con la realizzazione di altri impianti elettrici, il tutto su terreni appartenenti alla comunità locale. Il Commissario per gli usi civici dichiarava l’occupazione abusiva da parte della convenuta (Enel) ordinando il rilascio dei beni occupati. A seguito di reclamo di Enel distribuzione spa la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 20 marzo 2017, rigettava il reclamo, rilevando che era infondata la deduzione della società secondo cui la normativa in tema di elettrodotti prevarrebbe su quella dettata in materia di usi civici, occorrendo ribadire che anche per l’occupazione abusiva delle aree dell’Amministrazione separata, e in assenza di un provvedimento di mutamento di destinazione d’uso, era necessaria l’adozione di una procedura espropriativa, che nella fattispecie era carente. Inoltre, andava disatteso anche il motivo di reclamo con il quale si invocava l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità tra l’impianto elettrico e la funivia e ciò sia perché non era stato provato tale nesso e sia in ragione del fatto che non sussisteva la dimostrazione che la società fosse anche titolare dell’impianto di funivia, rispetto al quale le condutture elettriche avrebbero carattere pertinenziale, sicché mancava la prova che il vincolo pertinenziale fosse stato impresso dal proprietario o dal titolare di diritti reali su entrambi i beni». La Cassazione non ha ritenuto di prendere in considerazione anche un altro motivo del ricorso dell’Enel, laddove si sosteneva «che sarebbe stata inopinatamente disattesa la tesi volta a ottenere il riconoscimento dell’acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto. Non emerge però», scrivono i giudici, «dalla lettura della sentenza impugnata né dalla stessa esposizione dei fatti di causa, quale operata dalla stessa ricorrente, che fosse stata dedotta come modalità di acquisto della servitù anche l’usucapione».
La Corte di Cassazione in conclusione «dichiara inammissibile il ricorso» chiudendo la vicenda a favore dell’Asbuc di Assergi. (g.p.)
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