Esame da avvocato, prova valida

Il Tar boccia il ricorso di un candidato: contestava un quesito per poter rifare il test
L’AQUILA. Il Tar ha respinto il ricorso di un aspirante legale che è stato bocciato all’ultimo esame per avvocato del quale si è anche parlato di recente sui media perché su 240 concorrenti solo 100 lo hanno superato.
La prova riguardante l’abilitazione per l’esercizio della professione da avvocato si è tenuta nella sede della Corte di appello dell’Aquila con la formula dell’orale rafforzato. Una formula che è stata sperimentata nel periodo del Covid. Il giovane che ha presentato ricorso al Tar chiedeva di poter rifare la prova perché nel quesito proposto c’era una problematica che non rientra «nella materia del diritto penale». Il “tema” riguardava una persona condannata per aver spacchettato un appalto in modo da fare più gare, ma tutte sotto soglia per poterle quindi affidare a sua discrezione. «A tizio» si legge nel quesito «veniva contestato di aver artificiosamente frazionato gli interventi, per favorire una società assegnandole i lavori senza gara d’appalto, nonostante l’importo complessivo degli stessi fosse superiore a quello entro il quale la legge autorizza l’affidamento diretto». Il ricorrente ha contestato il quesito posto (l’aspirante avvocato avrebbe dovuto illustrare alla commissione come avrebbe impostato la linea difensiva di tizio) «poiché la soluzione giuridica del caso pratico oggetto del quesito avrebbe implicato la conoscenza di una materia – quella dei contratti pubblici – estranea alla materia regolata dal codice penale». Per il Tar «contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente», l’oggetto del quesito «risulta circoscritto alla materia regolata dal codice penale e, in particolare, all’elemento della tipicità del fatto del reato di abuso di ufficio, disciplinato dall’articolo 323 del codice penale. La soluzione del quesito, il quale richiede al candidato di prospettare le possibili iniziative processuali in favore di un soggetto condannato in primo grado per il reato di abuso d’ufficio, non implica la necessaria conoscenza delle disposizioni della disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici, afferente alla diversa area disciplinare della materia regolata dal diritto amministrativo». (g.p.)
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