Esclusa dall’appalto, ditta risarcita

Lavori al palazzo di giustizia, l’azienda ottiene un milione e mezzo di euro
L’AQUILA. Non subentrerà nell’appalto, perché ormai i lavori sono in uno stato molto avanzato di esecuzione, ma dovrà essere risarcita per una cifra che sfiora il milione e mezzo di euro. È il senso di una sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso della Pa.co (Pacifico costruzioni), che chiedeva di annullare l’aggiudicazione dei lavori di ripristino dell’ala uffici del Palazzo di giustizia, distrutto dal terremoto del 2009. L’importo complessivo dei lavori si aggira sui 16 milioni di euro. I destinatari della condanna sono il ministero delle Infrastrutture, il Provveditorato per le opere pubbliche dell’Abruzzo e la Regione, che dovranno risarcire la Pa.co per il danno derivante dal lucro cessante e dalla perdita di chance. La vicenda nasce dal bando pubblicato nel 2011 dal Provveditorato, che aveva indetto una gara per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di ripristino del palazzo di giustizia. A seguito dell’esclusione dell’impresa prima classificata, l’aggiudicazione definitiva è stata disposta in favore dell’Ati costituita dalle società Lattanzi s.r.l. e Cpc. La Pa.co, terza classificata, ha impugnato il provvedimento con un ricorso che il Tar ha respinto nel febbraio 2015. Contro la sentenza è stato proposto appello. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il mancato svolgimento congiunto del sopralluogo sul sito da parte delle imprese aggiudicatarie, rappresentasse una «violazione di clausola del bando». Motivo per il quale i giudici hanno disposto l’annullamento dell’aggiudicazione. Con una nota, tuttavia, il Provveditorato ha comunicato che alla data del 21 gennaio scorso l’appalto presenta uno stato di avanzamento pari a 9.755.760 euro, corrispondente al 59,82%. La Pa.co, prendendo atto dello stato di avanzata esecuzione, ha confermato la propria disponibilità al subentro ma ha insistito nella domanda di risarcimento del danno per equivalente. I giudici hanno rilevato che «anche considerata la natura dell’appalto, il subentro per il periodo contrattuale residuo non apparirebbe conforme né all’interesse della stazione appaltante, né all’interesse generale a garantire la continuità del servizio». Per questo motivo non hanno ritenuto di poter dichiarare l’inefficacia del contratto, ma di dover accordare piuttosto la tutela per equivalente, che si traduce nel risarcimento del danno. Oltre al risarcimento, da quantificare sulla scorta di precise indicazioni contenute nella sentenza, la pubblica amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in seimila euro, oltre agli accessori di legge.
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