Espropri per gli alloggi post sisma La Cassazione: no a speculazioni

13 Agosto 2023

Bocciato il ricorso di alcuni proprietari dei terreni trasformati nel 2009 da agricoli in edificabili Per i giudici l’indennizzo va calcolato in base alla destinazione d’uso relativa all’anno del terremoto

L’AQUILA. I terreni che sono stati espropriati nel 2009 per costruire gli alloggi per i terremotati che avevano la casa inagibile (Piano Case e Map) vanno pagati tenendo conto della loro destinazione (fissata dal Piano regolatore dell’Aquila del 1979) al 6 aprile del 2009.
Se, ad esempio, quelli utilizzati erano terreni agricoli come tali vanno indennizzati ai proprietari anche se il documento “ufficiale” di esproprio è stato redatto qualche anno dopo l’evento sismico.
A stabilirlo è stata una sentenza della Cassazione. La questione è nata perché alcuni proprietari avevano fatto ricorso alla magistratura sostenendo che i terreni agricoli dove erano stati costruiti i Map e le new town del Progetto Case (e relativi sottoservizi) automaticamente erano diventati edificabili e il prezzo a metro quadro era quindi aumentato di molto.
La Cassazione ha confermato le sentenze della Corte d’appello che, peraltro, in quasi tutti i casi ha concesso un indennizzo maggiore di quello stabilito in primo grado dal Tribunale. Non è passato però il concetto di “trasformare” automaticamente un terreno agricolo in edificabile. Solo in un paio di sentenze ci sono dei distinguo laddove si tratta o di “aree bianche”, quelle cioè non più vincolate dal Prg per decadenza del vincolo stesso, o di terreni nei nuclei industriali.
Ma il concetto base è che la presenza di alloggi provvisori non cambia la destinazione prevista alla data del 6 aprile 2009.
Per la Cassazione la decisione della Corte d’appello «risponde all’esigenza di neutralizzare, al fine di evitare irrazionali locupletazioni (arricchimenti ingiusti) e irragionevoli disparità di trattamento tra proprietari di aree inserite nei provvedimenti di localizzazione degli alloggi per i terremotati e i proprietari di aree simili, non inserite in quei provvedimenti. Le variazioni urbanistiche dipendenti unicamente dall’evento sismico, senza il quale non vi sarebbero state, costituisce una parziale deroga alla regola generale sugli espropri».
«Di conseguenza», motiva la Cassazione, «le indennità di espropriazione e di occupazione temporanea devono essere determinate tenendo conto delle destinazioni urbanistiche che i beni espropriati avevano alla data del 6 aprile 2009 salvo la loro quantificazione con riferimento alla data del decreto di esproprio».
Quindi si parla del “prezzo” al 2009 aggiornato (interessi e quant’altro) alla data del decreto. Le sentenze fanno poi riferimento al precedente del terremoto del Belice (1968).
«La nostra giurisprudenza», si legge negli atti, «con riferimento all’analoga previsione normativa contenuta del decreto legge 79 del 1968 e alla norma previgente della legge del 1865, ha ripetutamente affermato che, per le espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, l’indennità è determinata nei modi previsti dalla legge 2359 del 1865 con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico. E questo per evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo di impedire agli espropriati di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione».
Insomma non si specula sulle disgrazie. L’indennizzo assicurato all’espropriato, però, si legge ancora «se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita – in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l’interesse generale che l’espropriazione mira a realizzare – non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro». Ed è quello che la Corte di Appello aveva fatto e che la Cassazione ha confermato con la recente sentenza.
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