Fondi ricostruzione La competenza è del giudice civile

31 Gennaio 2020

L’AQUILA. Con due decisioni (sentenza e ordinanza) il Consiglio di Stato conferma che quando in discussione è l’accertamento dei requisiti per avere accesso ai fondi della ricostruzione la...

L’AQUILA. Con due decisioni (sentenza e ordinanza) il Consiglio di Stato conferma che quando in discussione è l’accertamento dei requisiti per avere accesso ai fondi della ricostruzione la competenza a dirimere la questione non è del giudice amministrativo (cioè del Tar) ma civile. I due ultimi casi presi in esame riguardano uno i Comuni del cratere e uno il Comune dell’Aquila.
Nel primo caso si tratta di una vicenda che inizia pochi dopo mesi il sisma 2009 quando il sindaco di un Comune della Valle Subequana, per motivi di sicurezza, ordinò l’abbattimento di una palazzina. «Il 6 ottobre 2010», è scritto nella premessa alla decisione del Consiglio di Stato pubblicata il 27 gennaio, «i proprietari hanno fatto domanda per ottenere i fondi pubblici per la ricostruzione previsti dall’ordinanza 3790/2009. In seguito, ritenendo di trovarsi di fronte a un silenzio inadempimento, gli interessati hanno proposto ricorso al Tar. Lo scorso anno sono stati emessi dall’Ufficio speciale comuni del cratere il preavviso di diniego il 6 giugno 2019 e il diniego il 2 luglio, motivati col fatto che l’immobile per la cui ricostruzione il contributo è richiesto sarebbe in comunione ereditaria, e non in condominio così come invece previsto dall’ordinanza (e quindi spettano meno soldi di quelli chiesti, da qui i dinieghi). Il Tar aveva accolto la domanda cautelare dei ricorrenti – che sospendeva i due dinieghi – ma contro tale ordinanza l’Ufficio speciale competente a gestire i contributi ha proposto impugnazione». Fra i motivi di tale impugnazione c'è quello che il Consiglio di Stato ha poi messo alla base della sua decisione, cioè “il difetto di giurisdizione amministrativa. Infatti, trattandosi in ipotesi di assegnare contributi sulla base della ricorrenza o non ricorrenza dei requisiti della norma 2009, la competenza è del giudice ordinario”. Stesso concetto il Consiglio di Stato afferma nella sentenza in cui riforma una prima decisione del Tar e dà ragione al Comune. Al di là delle questioni giuridiche dietro alle decisioni del Consiglio di Stato “ballano” centinaia di migliaia di euro. Nel caso della palazzina della Valle Subequana il contributo chiesto dai proprietari è di 400.000 euro rispetto agli 80.000 euro che invece intende concedere l’Usrc. L’ultima parola ora spetta al giudice civile ma è facile prevedere tempi lunghi. (g.p.)