Frazioni, ecco le nuove regole per le case

Pubblicata la delibera contestata dalle opposizioni e dalle associazioni ambientaliste per l’eliminazione di alcuni vincoli
L’AQUILA. È stata pubblicata sull’albo pretorio la delibera di consiglio comunale che contiene le norme tecniche per la ricostruzione dei centri storici delle frazioni del Comune dell'Aquila. Si tratta di una variante al piano regolatore. Anzi, in realtà è un ritorno (con alcune modifiche come per le destinazioni d’uso e i piani terra) alle previsioni del Prg del 1979 attraverso la eliminazione di alcuni vincoli – ritenuti eccessivi dall’attuale amministrazione – inseriti nel 2016 dalla giunta Cialente. La delibera voluta fortemente dalla maggioranza di centrodestra, proponente l’assessore Daniele Ferella, è stata criticata dalle opposizioni e contestata da numerose associazioni ambientaliste cittadine. Ecco cosa prevede in particolare l’articolo 46 (zona di ristrutturazione delle frazioni).
LOTTI LIBERI. I lotti liberi sono inedificabili.
PREMIO DI CUBATURA. Per gli interventi di risanamento, riammodernamento e adeguamento degli edifici alle esigenze elementari dell’abitazione, è consentito un premio di cubatura da utilizzarsi “una tantum” in ragione dei parametri seguenti: 35% del volume esistente per edifici con volumetria inferiore a 600 metri cubi; 0% per edifici con volumetria da 2.500 metri cubi in su. Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare. Il premio non può interessare i piani superiori al terzo. Il premio può introdurre al massimo un solo nuovo piano, salvo il caso di piani già parzialmente esistenti nell’edificio.
DISTANZE MINIME. A confine, previo accordo con il confinante; in aderenza ad altro edificio posto sul confine, nel rispetto dell’ingombro plano-altimetrico dell’edificio preesistente; 5 metri dai confini; 10 metri tra edifici. Possibile ridurre le distanze a 3 metri dai confini e a 6 metri tra edifici nel solo caso in cui le pareti frontistanti siano entrambe prive di finestre e lo spazio tra gli edifici che si fronteggiano non sia aperto al pubblico transito.
NUOVA COSTRUZIONE. Sono ammessi interventi di nuova costruzione soltanto previa integrale demolizione di edifici esistenti, applicando i seguenti parametri: indice di fabbricabilità fondiaria 3 metri cubi per metro quadrato, altezza massima non superiore all’altezza media degli edifici circostanti, fino a un massimo di metri 10.50, la ricostruzione può essere fatta sul ciglio stradale a condizione di non interessare – nella proiezione di aggetti (ciò che sporge in fuori dalla verticale di un muro o di altra superficie) coperti o scoperti ad eccezione dei tetti – gli spazi pubblici su cui si affaccia l’edificio ricostruito. Sono peraltro da salvaguardare gli allineamenti preesistenti sugli spazi pubblici, è consentito l’arretramento se richiesto specificatamente dalle norme sismiche.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi anche quelli consistenti nella integrale demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per quelli di restauro e risanamento conservativo le distanze sono quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti ad eccezione del caso di applicazione del premio di cubatura.
UTILIZZO DEGLI EDIFICI. È ammesso l’insediamento di nuove superfici commerciali (escluse medie e grandi strutture di vendita), attività artigianali, con l’esclusione di lavorazioni inquinanti o nocive o che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica, nonché servizi e attrezzature generali.
PIANO TERRA. È ammesso l’abbassamento della quota del piano terra fino a 50 centimetri al di sotto del piano-terra. Sono vietate coperture a terrazza.
IGIENE. Sono possibili interventi di miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie. A tal fine è consentito l’aumento dell’altezza degli edifici fino a un massimo di 50 cm che possono essere realizzati a confine con la proprietà pubblica ovvero in aderenza o al confine con la proprietà privata previo assenso del confinante.
FONTI RINNOVABILI. Agli edifici non si applicano le disposizioni relative all’utilizzo di fonti rinnovabili in quanto l’osservanza delle stesse implicherebbe un’alterazione incompatibile con il carattere e l’aspetto della zona.
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