Gamal vince la causa contro il Comune

Il giudice: «I gettoni di presenza in consiglio spettano anche al rappresentante straniero». Il ricorrente: «Vittoria del diritto»
L’AQUILA. Anche il consigliere straniero ha diritto al gettone di presenza quando partecipa alle sedute dell’assise comunale. Lo ha stabilito il giudice onorario Anna Maria Mancini, con una “sentenza pilota” che ha accolto il ricorso presentato dall’ex consigliere straniero aggiunto, Gamal Bouchaib contro il Comune dell’Aquila. La richiesta era di annullare la determina dirigenziale che vietava i rimborsi e di condannare l’ente locale a restituire 2.643 euro.
La sentenza è arrivata dopo un lungo iter giudiziario visto che il Comune si è opposto a cominciare dalla asserita competenza del giudice amministrativo in ragione del fatto che la domanda atteneva al riconoscimento non di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo. E, inoltre, perché nel regolamento comunale non c’è traccia di questo.
«Va rilevato», si legge nella motivazione, «che il consigliere aggiunto trova riconoscimento nella convenzione sulla partecipazione degli stranieri nella vita pubblica a livello locale sottoscritta a Strasburgo e ratificata con legge del 1994. In particolare il capitolo B della legge, per ciò che rileva in questo giudizio, impegna gli Stati firmatari, tra l’altro, ad adottare disposizioni appropriate a livello istituzionale che garantiscano la rappresentanza, nelle collettività locali, dei residenti stranieri che raggiungano un numero significativo». Il giudice, inoltre, aggiunge che in ottemperanza a una determinata normativa «lo Statuto del Comune dell’Aquila attribuisce al consigliere straniero lo status e le prerogative del consigliere comunale per la partecipazione alle sedute del consiglio fatta eccezione del diritto di voto. In tale prospettiva, poiché il Comune dell’Aquila, nell’esercizio della sua autonomia organizzativa, ha riconosciuto a livello normativo nello Statuto e nel regolamento al consigliere straniero aggiunto, lo status e le prerogative del consigliere comunale inserendo una disposizione di equiparazione, non può che trovare applicazione la disposizione che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto a percepire, nei limiti della norma, un gettone di presenza che costituisce una somma a titolo di indennità per l’attività onoraria effettivamente prestata».
«In un momento nero della storia repubblicana», commenta Gamal che ringrazia l’avvocato Raffaella Russo, «la sentenza che condanna dell'ente dal parte del giudice ordinario a pagare tutte le spettanze dei gettoni di presenza nei consigli comunali dal 2014 al 2017 al consigliere aggiunto all’epoca, è una vittoria del diritto aldilà dell'arroganza di qualche dirigente comunale. Una sentenza apri pista in Italia perché altri comuni mi hanno già contattato per avere la sentenza e fare ricorso».
La sentenza, come informa l’avvocato Carlo Benedetti, è stata spedita ai Centri stranieri di Milano e Roma.
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