Guerra del commercio, Comune bocciato

10 Agosto 2019

L’ente non poteva rilasciare il permesso di costruzione a una società. Il supermercato adesso dovrà essere chiuso

SCOPPITO. Il Tar, con una sentenza, ha annullato sia il permesso a costruire 2881 del 29 ottobre 2012, con il quale si dava il via libera alla realizzazione di un edificio commerciale a Sassa Scalo, sia la relativa autorizzazione commerciale entrambi rilasciati dal Comune di Scoppito. La sentenza del Tribunale amministrativo arriva al termine di uno scontro a colpi di carte bollate tra due supermercati. A presentare ricorso è stato il legale rappresentante di “Supermercati Gsg srl” il quale sostiene che il Comune di Scoppito non poteva consentire la costruzione della struttura commerciale e tantomeno l’avvio dell’attività della “Mmc Mini market Coop srl”.
La vicenda è molto complessa ma fondamentalmente nel ricorso si afferma che sono state violate le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore del Comune di Scoppito. I giudici amministrativi non hanno accolto tutte le contestazioni fatte nel ricorso, ma quelle che sono state giudicate fondate sono ritenute sufficienti ad annullare gli atti comunali. Uno dei “motivi” accolti riguarda la violazione del vincolo di rispetto stradale. «Il Prg del Comune di Scoppito», scrivono i giudici motivando la decisione, «nelle fasce di rispetto stradale consente la realizzazione di opere funzionali alla circolazione stradale e, in particolare, solo ai parcheggi pubblici. È provato in concreto che una parte dei parcheggi posti a servizio esclusivo della struttura commerciale occupa la fascia di rispetto stradale. Il Comune pertanto ha errato nell’assentire il rilascio del permesso per costruire considerando conforme alla normativa vigente la dotazione di parcheggi, prevista nel progetto, comprensiva di quelli che occupano la fascia di rispetto stradale». C’è poi la questione delle distanze dai confini. «L’edificio che ospita la struttura commerciale», afferma il Tar, «si trova in zona C del Prg e per un lato è posto sul confine della particella 937 in aderenza a un edificio preesistente sebbene le norme tecniche prescrivano la distanza minima di 5 metri dal confine per le costruzioni in zona C. Nessuna deroga è possibile anche nel caso di accordo tra i proprietari delle particelle confinanti in quanto le norme consentono – previo accordo dei proprietari – la costruzione in adiacenza alla preesistente costruzione solo nella zona B». Infine le norme tecniche di attuazione prescrivono «per le costruzioni in zone C per attrezzature commerciali di riservare a verde pubblico e attrezzato di sagoma compatta una superficie pari al 10% della superficie totale. È del tutto evidente che il frazionamento di tale standard in sei diverse e separate aree non soddisfa la prescrizione cogente stabilita dalle norme con la conseguenza che il permesso di costruire, a tali condizioni, non poteva essere rilasciato. Per derivazione deve essere annullata anche l’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale dell’edificio in questione». Il Tar dunque in conclusione «accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti presentati da Gsg srl e annulla i provvedimenti del Comune di Scoppito». C’è però un seguito. Infatti, nonostante la decisione del Tar il supermercato non è stato chiuso per cui l’avvocato Fausto Corti che rappresenta la Gsg ha inviato nei giorni scorsi al Comune di Scoppito una diffida in cui è scritto: «Con sentenza 311/2019 il Tar dell’Aquila ha annullato i provvedimenti con cui codesto Comune ha autorizzato la realizzazione e l’apertura del supermercato oggi gestito dalla Mmc Mini Market coop srl. Poiché, nonostante l’annullamento dei titoli abitativi, il supermercato continua ad operare, devo diffidare codesta amministrazione a disporne immediatamente la chiusura. Ciò con espressa avvertenza che, in caso contrario, la mia assistita sarà costretta a tutelarsi giudizialmente».
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