Guerra tra famiglie di vicini, 2 condanne

15 Settembre 2020

Si chiude in Cassazione una vicenda risalente all’anno del terremoto e andata avanti fino al 2012. Confermato l’Appello

L’AQUILA. Fra il 2009 e il 2012, mentre la città era ancora sotto scacco per il sisma, due famiglie, vicine di casa, si facevano la guerra con dispetti e denunce. La vicenda si è chiusa in Cassazione con due condanne, risarcimento danni alla parte lesa e ulteriori spese processuali. La sentenza di primo grado emessa nel 2018 era stata riformata dalla Corte d’Appello nel 2019 con una leggera diminuzione della pena ai due imputati (madre e figlio) e con l’eliminazione della provvisionale. La Cassazione ha confermato la sentenza di Appello e quindi accertato come veri, dal punto di vista processuale, i fatti contestati.
Secondo l’accusa una donna, vicina di casa della parte lesa avrebbe “in più occasioni, tenuto diversi cani liberi nel cortile antistante le due abitazioni, senza curarsi della possibilità che aggredissero la vicina e i suoi congiunti, nonché di avere aggredito verbalmente la persona offesa, ingiuriandola o augurandole di morire o minacciando di dar fuoco a entrambe le abitazioni, nonché di avere posteggiato la vettura davanti al cancello della parte lesa, alla quale veniva in tal modo impedito di uscire di casa, e di avere chiuso un canale di scolo delle acque provenienti dalla proprietà della denunciante”. Al figlio della donna fu invece contestato “il concorso nel reato per avere più volte parcheggiato la sua vettura davanti al garage della vicina, nonché per avere ingiuriato quest'ultima quando gli veniva chiesto di spostare la vettura e accelerando la marcia della propria vettura e puntando la stessa verso la parte lesa quando questa usciva di casa per buttare l’immondizia. In tal modo i due imputati avrebbero ingenerato nella persona offesa un grave e perdurante stato di ansia, nonché il fondato timore per l’incolumità dei suoi familiari. La vicina di casa sarebbe stata costretta a modificare le sue abitudini di vita”. Per la difesa “i fatti accertati dai due giudici del merito, non integrano il delitto di atti persecutori”. Inoltre, sempre secondo il legale degli imputati, la motivazione della sentenza di Appello sarebbe illogica e contraddittoria “in quanto la persona offesa aveva affermato che i testi che avevano sentito pronunciare le frasi ingiuriose rivolte nei suoi confronti si trovavano dentro l’abitazione e non potevano avere visto i due imputati pronunciare tali frasi; neppure i cani avevano mai aggredito la persona offesa o i suoi congiunti e anche le altre condotte moleste erano rimaste indimostrate; la chiusura dello scolo delle acque era finalizzato solo a tutelare la proprietà dell’imputata, i testi escussi non erano credibili e comunque le prove assunte sono state mal interpretate”. La Cassazione ha respinto il ricorso perché inammissibile. Per i giudici dell’Alta Corte “i fatti accertati prima dal tribunale e poi dalla Corte d’Appello caratterizzati da reiterate molestie, ingiurie e minacce, avendo determinato nella persona offesa uno stato di prostrazione psicologica, integrano il reato di atti persecutori”.