«Ha ingannato il Comune per il contributo»
L’ente vuole indietro i soldi dati al cittadino per restaurare l’abitazione, lo scontro finisce in tribunale
L’AQUILA. Secondo il Comune non aveva diritto al contributo (che era stato concesso nel 2009) per i lavori alla sua casa classificata B (danni non strutturali) ma l’interessato contesta l’ingiunzione fiscale con la quale l’ente chiede la restituzione dei soldi. La vicenda ora è finita davanti al tribunale civile. La giunta comunale con una recente delibera ha autorizzato l’Avvocatura alla “costituzione nel giudizio”.
«L’interessato», si legge nella delibera «propone opposizione all’ingiunzione fiscale emanata nei suo confronti per la restituzione di somme che la stesso percepì indebitamente, mediante la produzione di autocertificazione mendace. Il Comune si è avveduto dell’inesistenza delle irregolarità e dell’inganno conseguente alla presentazione di autocertificazione infedele soltanto all’esito del procedimento di controllo avviato nel 2017, in conseguenza del quale è stata emanata l’ingiunzione fiscale suddetta».
Il cittadino si oppone alla ingiunzione in quanto sulla vicenda ci sarebbe «la prescrizione decennale», che, però, secondo il Comune non può essere invocata. L’ordinanza di cui si parla nella delibera è del giugno 2009 e concedeva fondi per le “case B” a richiesta dei proprietari (allegando una perizia giurata) ma senza nessun vero controllo anche tenuto conto del caos dei primi mesi post-sisma (solo a fine estate nacque la cosiddetta “filiera” che mise un freno ad alcune richieste gonfiate o addirittura infondate).
In base a quella ordinanza del giugno 2009 per favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari «è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonché la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza. Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, è riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il contributo è invece riconosciuto, fino alla copertura dell’80% delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non superiore ad 80mila euro, anche per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo danneggiati». E ancora: «Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati».
Allegato all’ordinanza un modulo da riempire e presentare al Comune di competenza che poi pagava. Un andazzo che durò pochi mesi. L’ordinanza fu in seguito più volte emendata e fu istituito anche un controllo a campione sulle pratiche. (g.p.)
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