I giudici: l’ex sindaco Cannavicci può tornare a frequentare il paese

11 Maggio 2022

È indagato per abuso d’ufficio insieme all’attuale primo cittadino Di Girolami e a un funzionario  La Corte di Cassazione ha annullato il divieto di dimora nel centro lacustre dell’Alto Aterno 

L’AQUILA. La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di divieto di dimora a Campotosto per l’ex sindaco, e oggi consigliere comunale, Luigi Cannavicci di 75 anni. Cannavicci è indagato insieme all’attuale sindaco Ercole Di Girolami con l’accusa di abuso d’ufficio per avere assunto Antonio Preite, un funzionario che, secondo la Procura non poteva essere assunto in quanto a suo carico c’è una condanna penale seppur non definitiva. La Cassazione ha annullato il divieto di dimora per Cannavicci (mentre due settimane fa lo aveva confermato per il sindaco) per due motivi in particolare. Il primo è che secondo la Cassazione il tribunale del riesame (che aveva confermato la decisione del giudice per le indagini preliminari) non ha ben chiarito la parte relativa al ruolo svolto da Preite all’interno del Comune di Campotosto. Il secondo è che per Cannavicci non c’è pericolo di reiterazione del reato in quanto l’ex sindaco oggi non svolge più ruoli che possono influenzare in maniera decisiva le scelte dell’amministrazione e anche perché Preite si è dimesso dall’incarico che aveva nel Comune lacustre.
IL RUOLO DI PREITE
Per la Cassazione “l’ordinanza impugnata non spiega, pur a fronte delle controargomentazioni svolte dalla difesa in sede di Riesame, su quali basi indiziarie, di fonte orale o documentale, si fondino le affermazioni relative al prospettato svolgimento di fatto di incarichi amministrativi di vertice da parte del funzionario Preite. Le emergenze indiziarie paiono riferirsi a impegni di spesa assunti per conto del Comune di Campotosto in forza di provvedimenti amministrativi adottati in un tempo antecedente quello oggetto dell’addebito cautelare”.
ESIGENZE CAUTELARI
Per la Cassazione il “divieto di dimora” per Cannavicci è basato su “considerazioni meramente congetturali senza specificare le ragioni per le quali sarebbe ravvisabile la concreta possibilità di reiterazione del reato in merito all’illegittimo – in tesi – esercizio di un potere, quello relativo all’assunzione del personale dell’ente comunale, che non rientra nella sfera delle competenze riconducibili all’attuale carica amministrativa ricoperta dall’indagato. Inoltre in sede di Riesame è stata dalla difesa documentata l’accettazione, in data 20 dicembre 2021, delle dimissioni irrevocabili del Preite dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune. Non risultano poi, allo stato, illegittime assunzioni di altri dipendenti, né elementi sintomatici di un illecito approfittamento del contesto amministrativo e sociale di riferimento in forza di un abusivo sviamento dalle funzioni proprie della carica pubblica attualmente ricoperta. In tema di misure cautelari personali il pericolo di reiterazione del reato dev’essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale. Si annulla, quindi, con rinvio al tribunale, l'ordinanza impugnata per un nuovo esame dei punti critici che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà eliminare i rilevati vizi della motivazione, uniformandosi al quadro dei princìpi in questa sede enunciati», conclude la Cassazione.