Il Comune paga i contributi a Capri

14 Settembre 2023

La sentenza di Cassazione: fine del contenzioso per l’avvocato ed ex assessore

L’AQUILA. La Corte di Cassazione ha messo la parola fine a un contenzioso che andava avanti da anni fra l’avvocato Maurizio Capri e il Comune dell’Aquila. Sia in primo grado che in Appello all’avvocato Capri era stato riconosciuto il diritto «a conseguire, durante lo svolgimento dell’incarico pubblico di assessore comunale, il versamento contributivo da parte del Comune» in favore della sua Cassa previdenziale. La cosa è pacifica per chi ha un lavoro dipendente che nel momento in cui assume un incarico pubblico può mettersi in aspettativa. Non era invece chiara la posizione di un libero professionista – in questo caso un avvocato – che da assessore non avrebbe potuto interrompere – ma solo ridurre – il suo impegno professionale. «L’avvocato Maurizio Capri» si legge nella sentenza «è stato assessore del Comune dell’Aquila, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, e durante l’incarico ha richiesto – ma non ottenuto – il pagamento, da parte dell’Ente territoriale, dei contributi previdenziali minimi obbligatori. Tale beneficio è stato negato dal Comune poiché il professionista non ha sospeso, al tempo della carica di assessore, la libera attività professionale».
Il Comune ha sostenuto la sua tesi fino in Cassazione la quale, respingendo il ricorso dell’Ente ha confermato le decisioni dei primi due gradi di giudizio. «La previsione del beneficio dell’accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell’attività professionale» si legge nella sentenza «considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest’ultimo, la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d’altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi pubblici, inevitabilmente interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista. Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso del Comune va dunque rigettato».
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