Il Comune risponde tardi, cittadino beffato

14 Maggio 2021

Il Consiglio di Stato nega il risarcimento al proprietario di un’area che ora dovrà pagare 4.500 euro

L’AQUILA. Le cosiddette aree bianche (le zone sottoposte a vincolo, poi decaduto, dal piano regolatore del 1979) continuano a far parlare attraverso sentenze dei giudici amministrativi. L’ultima – con beffa finale per un cittadino – è del Consiglio di Stato e ha degli elementi di curiosità e originalità. In sostanza nel 2011 il cittadino aveva chiesto al Comune di “rinormare” un’area i cui vincoli urbanistici fissati dal Prg del 1979 non erano più tali.
PRIMA SENTENZA. Rinormare in soldoni significava prendere atto che i vincoli erano decaduti e di conseguenza fissare un indice di edificabilità in base al quale stabilire la volumetria della casa, o altra struttura, da poter costruire. Nel 2013 il Tar accolse il ricorso del proprietario e impose al Comune di “rinormare” l’area.
NESSUN ATTO. Il Comune fece finta di nulla e allora il cittadino fece un nuovo ricorso al Tar chiedendo la nomina di un commissario ad acta. I giudici amministrativi non accolsero la richiesta di nomina del commissario perché nel frattempo il consiglio comunale, il 6 marzo 2014, aveva adottato la “Variante di salvaguardia dei vincoli decaduti in variante al Prg” che rinormava tutte le aree bianche compresa chiaramente quella del ricorrente il quale però non si arrese e chiese, sempre al Tar, i danni per il ritardo maturato, nella riclassificazione del suo terreno, fra la sentenza del 2013 che riconosceva le sue ragioni e la “rinormazione” avvenuta con delibera del 2014, 15 mesi in tutto.
IL RISARCIMENTO. I giudici di primo grado a questo punto diedero ragione al cittadino e condannarono il Comune dell’Aquila a pagare 5mila euro «per i disagi non patrimoniali» arrecati al proprietario dell’area che non aveva potuto costruirsi la casa nei tempi che aveva previsto ma aveva dovuto attendere i tempi del Comune. Due giorni fa il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza e ha dato ragione al Comune, negando il risarcimento al cittadino che aveva ottenuto il primo pronunciamento favorevole.
I MOTIVI. Questo un passaggio delle motivazioni: «Risulta fondato e va accolto il motivo d’appello per il quale non sussistono i presupposti per ravvisare una responsabilità dell’Amministrazione. Effettivamente, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, l’Amministrazione – nel corso del procedimento volto alla adozione della variante allo strumento urbanistico – ha dovuto effettuare complesse valutazioni sugli interessi pubblici e privati da soddisfare su una rilevante parte del territorio comunale. Per di più, tali valutazioni risultavano marcatamente complesse, in un periodo nel corso del quale si sono dovute affrontare anche le emergenze sorte in conseguenza del sisma 2009. Inoltre il ritardo dell’azione amministrativa non può giustificare un danno. Spetta infatti al privato dimostrare l’esistenza e l’ammontare del danno, potendo il giudice far ricorso alla valutazione equitativa solo quando sia impossibile o eccessivamente difficile fornire la prova del pregiudizio nel suo esatto ammontare». Beffa finale per il cittadino: in caso di vittoria avrebbe ottenuto 5mila euro. Ora dovrà pagarne 4.500 «in favore del Comune dell’Aquila, per spese dei due gradi del giudizio, oltre gli accessori di legge». (g.p.)
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