Il lavaggio di ortaggi non inquina Multa annullata dal tribunale

Ditta di San Benedetto dei Marsi nei guai. Per la Provincia l’acqua non era smaltita correttamente Il legale Di Cesare: «Sentenza destinata a fare giurisprudenza tra le aziende del Fucino»
SAN BENEDETTO DEI MARSI. Le acque reflue della lavorazione e del lavaggio dei prodotti agricoli – come carote, insalate o barbabietole – non possono essere considerate rifiuti inquinanti. Lo ha stabilito il tribunale di Avezzano, decidendo su una controversia tra la cooperativa “Funtamara Coop. Ortolani del Fucino”, rappresentata dall’avvocato Paolo Di Cesare, e l’amministrazione provinciale dell’Aquila (settore Ambiente). In pratica la cooperativa agricola di San Benedetto dei Marsi era stata sanzionata per 12mila eruo dalla Provincia. Alla “Funtamara Coop.” veniva contestato di aver omesso la comunicazione annuale della quantità e qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti e per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi.
I carabinieri della stazione di San Benedetto dei Marsi avevano riscontrato che i fanghi residui del lavaggio dei prodotti agricoli, praticamente la terra del Fucino frammista all’acqua e a qualche scorsa dei prodotti, venivano smaltiti dalla stessa cooperativa mediante spandimento sui terreni.
A parere della Provincia la fanghiglia prodotta è pienamente assoggettabile alla disciplina del testo unico ambientale e quindi si tratterebbe di rifiuti a tutti gli effetti. Tesi non condivisa dal tribunale di Avezzano, che con la decisione fa tirare un sospiro di sollievo ai gestori di decine di lavaggi e laboratori per il confezionamento dei prodotti orticoli del Fucino.
Il confezionamento, per la successiva commercializzazione sui mercati italiani, dei prodotti del Fucino prevede un’attività produttiva che passa inesorabilmente per il lavaggio dei prodotti stessi e quindi dell’accumulo in vasca dei fanghi residui.
Il loro reimpiego sui terreni di coltivazione è una pratica molto diffusa che aveva creato più di qualche problema ai gestori dei lavaggi. Adesso, però, le cose cambiano perché il tribunale di Avezzano ha ritenuto che «l’eventuale fattore inquinante è costituito non dal terreno in sé, bensì dal prodotto agricolo intriso di terreno prima dell’operazione di lavaggio per effetto dell’utilizzo di sostanze per la sua crescita».
In pratica si tratta di un sottoprodotto agricolo e come tale riutilizzabile sui terreni di coltivazione.
Il tribunale ha annullato la sanzione e condannato la Provincia alle spese di lite.
«Questa sentenza è destinata a fare giurisprudenza tra le tante aziende che si trovano nel Fucino», sottolinea l’avvocato Di Cesare.
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