Il poligono di tiro resterà aperto: la sentenza del Tar viene ribaltata

Decisione del Consiglio di Stato. Gli abitanti della zona contestavano gli eccessivi rumori degli spari Ma per i giudici del massimo organo amministrativo non erano legittimati a presentare il ricorso
L’AQUILA. Il poligono di tiro nei pressi della zona archeologica di Amiternum (frazione San Vittorino) può continuare a restare aperto ed essere utilizzato. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar Abruzzo di un anno fa che invece, di fatto, ne aveva ordinato la chiusura. Secondo il Consiglio di Stato, il ricorso degli abitanti della zona dove si trova il poligono era inammissibile già in primo grado in quanto i ricorrenti non erano legittimati a presentarlo. Il ricorso al Consiglio di Stato (accolto) contro la prima decisione del Tar dell’Aquila, è del Comune di Pizzoli e di Amiternum Academy, l’associazione che gestisce il poligono in una vecchia cava nei pressi di San Vittorino, ma in territorio del Comune di Pizzoli, poligono che non mai cessato l’attività perché il Consiglio di Stato aveva subito sospeso la sentenza del Tar in attesa della decisione nel merito arrivata ieri.
LA PRIMA SENTENZA
Il tribunale amministrativo dell’Aquila accogliendo un anno fa il ricorso dei cittadini di San Vittorino aveva dichiarato non legittima l’autorizzazione concessa dal Comune di Pizzoli alla società sportiva per l’attività del poligono nella cava dismessa (rivendicata peraltro dai “cives” di San Vittorino come loro uso civico). Il Tar aveva quindi annullato tutti gli atti dei Comuni dell’Aquila e Pizzoli fra cui “la concessione-contratto stipulata dal Comune di Pizzoli con l’associazione Amiternum Academy nel 2020” e la delibera di giunta regionale sempre del 2020 che dava il via libera all’operazione. Aveva inoltre sottolineato che l’inquinamento acustico compromette la salute dei cittadini della zona.
IL CONSIGLIO DI STATO
Nella sentenza pubblicata ieri, i giudici del Consiglio di Stato hanno accolto il primo motivo del ricorso è cioè che i ricorrenti non erano legittimati a fare ricorso. Aver accolto questo “motivo” ha fatto decadere tutto il resto. Nel ricorso al Consiglio di Stato il Comune di Pizzoli ha scritto che «i cittadini hanno lamentato un danno alla salute, attestato da una perizia fonometrica che avrebbe evidenziato il superamento della normale soglia di tollerabilità del rumore conseguente all’attività di tiro. Si tratterebbe, tuttavia, di valutazione errata, posto che i ricorrenti avevano – in realtà – agito nella qualità di “cives” di San Vittorino, al fine di tutelare i diritti collettivi e diffusi di uso civico, di tal che – trattandosi, in fatto, di comunità locale distinta, ancorché finitima, rispetto a quella di appartenenza – avrebbe fatto difetto il requisito dalla effettiva e concreta fruizione collettiva». Un tecnicismo per dire, banalizzando un po’: chi ha fatto ricorso non lo fatto per tutelare gli interessi collettivi. «I ricorrenti» scrive il Consiglio di Stato «non potevano vantare alcun diritto in ordine all’uso civico inerente al Comune di Pizzoli essendo irrilevante la circostanza che gli stessi avessero, con l’occasione, inteso stimolare il locale Commissario degli usi civici alla apertura di un procedimento teso a valutare la fondatezza o meno delle pretese degli abitanti di San Vittorino in ordine all’area interessata dall’affidamento. Di tale profilo, per sé ostativo al riconoscimento di una posizione legittimante a fare ricorso, ha fatto mostra di essere consapevole il primo giudice il quale, perciò, ha fatto leva sul generico criterio della vicinitas (legittimazione ad agire in capo a chiunque si trovi in rapporto non di stretta contiguità, bensì di stabile e significativo collegamento) che da solo non è in grado di soddisfare il requisito dell’interesse al ricorso. Per altro il danno alla salute risulta formulato all’esclusivo scopo di colorare i profili di gravità del pregiudizio senza trovare specifico ancoraggio alle singole e articolate ragioni di doglianza».
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