Il Tar: concorso regolare al Comune di Cagnano

2 Giugno 2021

CAGNANO AMITERNO. Il Tar con una sentenza ha detto no all’annullamento “della graduatoria finale del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto...

CAGNANO AMITERNO. Il Tar con una sentenza ha detto no all’annullamento “della graduatoria finale del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto appartenente alla categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore amministrativo-area amministrativa” bandito dal Comune di Cagnano Amiterno. A fare ricorso era stata la seconda classificata in graduatoria che, a quanto si legge nelle motivazioni, a un certo punto era slittata al terzo posto dopo un ricorso accolto dal Tar di altra concorrente. Sempre a quanto risulta dall’atto del Tar sia la prima classificata che la seconda avevano poi rinunciato al posto per una diversa scelta lavorativa. Ma la concorrente ha insistito nel voler essere riconosciuta dal Tar come la vincitrice del concorso stesso. “La ricorrente”, si legge nelle motivazioni dei giudici amministrativi, “a seguito di accesso agli atti della procedura lamentava di aver riscontrato vizi valutativi con specifico riferimento alla seconda prova scritta della prima classificata. Sosteneva, in particolare, l’eccessiva attribuzione dei 4 punteggi che, sommati, comportavano l’attribuzione del punteggio complessivo” decisivo per la definizione della graduatoria “perché nell’elaborato mancavano i riferimenti normativi e la traccia base era stata travisata”. Inoltre “la ricorrente ha riferito che avverso la medesima procedura concorsuale è stato proposto ricorso anche dalla terza classificata e che il contenzioso si è concluso con una sentenza che ha anteposto la suddetta ricorrente alla attuale ricorrente divenuta così terza classificata, fermo il primo posto in graduatoria. Successivamente, la prima classificata ha cessato dalle funzioni svolte al Comune di Cagnano Amiterno per essere transitata in altra amministrazione. Analogamente è accaduto per la seconda classificata, anch’essa transitata in altra amministrazione. Ma l’attuale ricorrente ha ribadito l’interesse al ricorso mirando a essere collocata, ora per allora, al primo posto della graduatoria con tutti i vantaggi giuridici ed economici che ne deriverebbero”. Il ricorso è stato respinto perché secondo il Tar “in base a princìpi largamente consolidati, affermati dalla giurisprudenza, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presuppone, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate in maniera immediatamente evidente da eccesso di potere, cioè arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti” cose che non risultano, scrive il Tar, “nel caso in esame”.
BARISCIANO. Il Tar ha anche respinto il ricorso di due cittadini che chiedevano “l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Barisciano per la demolizione di opere edilizie realizzate in totale difformità dal permesso a costruire”. L’edificio, da quanto si legge nelle motivazioni, fu realizzato “a 17 metri dal confine Sud, anziché a 5 metri come indicato nell’elaborato planimetrico allegato al permesso a costruire. Secondo la zonizzazione del Prg tale spostamento ha determinato uno sconfinamento totale sulla zona agricola e, pertanto, il fabbricato, allo stato di fatto, risulta costruito in zona agricola anziché residenziale B1 come progettato”. (g.p.)