Il Tar dice no alla centrale a biomasse

13 Novembre 2014

E’ stato accolto il ricorso contro la costruzione dell’impianto a Bazzano presentato da associazioni di Monticchio e Onna

L’AQUILA. Il Tar ha accolto il ricorso di alcune associazioni che rappresentano le popolazioni di Onna e Monticchio contro la realizzazione della centrale a biomasse nella zona industriale di Bazzano. La centrale quindi per adesso non si farà.

Il ricorso fu presentato nel 2010 da «La Terra dei figli» ed altre associazioni di Monticchio rappresentate dall'avvocato Francesco Camerini, nel 2013 ad adiuvandum ha fatto ricorso anche la Pro loco di Onna rappresentata dagli avvocati Marilena de Ciantis e Dario D'Alessandro. Ora la società che voleva costruire la centrale potrebbe fare appello al Consiglio di Stato. Il ricorso scrive il Tar «è proposto da varie rappresentanze del territorio avverso l’autorizzazione unica 109 del 30 agosto 2010 rilasciata alla società MA&D Power Engineering spa dai competenti servizi della Regione Abruzzo per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse vegetali solide vergini, da ubicarsi nel comune dell’Aquila (con un progetto costituito da termovalorizzatore nella frazione di Bazzano, e da teleriscaldamento per la frazione di Onna). Trattasi» afferma il Tar «nella sostanza di un impianto inceneritore che –in luogo dei rifiuti solidi urbani- utilizza come combustibile le cosiddette biomasse, ossia la vegetazione ottenuta dai residui della pulizia urbana e dell’agricoltura, ricorrendo anche (ed è questo il caso di specie) alla produzione di legname mediante colture dedicate. Proprio l’utilizzo di questi termovalorizzatori ha rappresentato fonte di preoccupazione fra la popolazione locale – organizzatasi nel territorio sotto varie forme di associazioni esponenziali – nel timore che la combustione possa rilasciare nell’aria sostanze pericolose per la salute della collettività di riferimento». Per il Tar «il ricorso trova assorbente accoglimento per la fondatezza di due rilievi censori. Il primo – già di per sé di carattere pregiudiziale e preclusivo – afferisce alla progettazione del contestato impianto a biomasse approvata dalla Regione mediante l’autorizzazione unica oggetto di impugnativa (con specifico riguardo alla presenza di un locale interrato, non consentito dal piano regionale per la difesa dalle alluvioni, in territorio soggetto a precauzione idrogeologica). Il secondo rilievo censorio (che il collegio esamina ad abundantiam, stante l’illegittimità in radice della progettazione autorizzata), riguarda l’illegittimità dell’atto di proroga dei termini rilasciato dalla Regione per la realizzazione dell’impianto, proroga intervenuta nonostante un tardivo adempimento della società autorizzata (e comunque già illustrato in narrativa), che avrebbe dovuto piuttosto determinare la decadenza tout court dal rapporto autorizzatorio, per mancato inizio lavori entro il prescritto termine annuale». (red.aq.)