Il Tar dà lo stop a nuovo cemento Zona verde non diventa edificabile

1 Giugno 2021

Bocciato il ricorso da parte di un proprietario che contestava il provvedimento di un commissario Nel mirino le aree a vincolo decaduto sulle quali il Comune non aveva disposto la riclassificazione

L’AQUILA. Il commissario ad acta nominato dal Tar per “rinormare” le cosiddette aree bianche (zone del piano regolatore – Prg – redatto più di 40 anni fa con vincoli decaduti da tempo) può anche decidere di non rendere edificabile un’area che il Prg del 1979 aveva destinato a verde. La decisione del Tar di nomina di un commissario ad acta per “rinormare” l’area era stata presa prima che il Comune, nel 2015, sanasse in via definitiva la situazione.
IL RICORSO. Nel ricorso si affermava che “il commissario ad acta veniva nominato per provvedere, in luogo del Comune dell’Aquila, rimasto inadempiente, alla riqualificazione del suolo suindicato, originariamente destinato a verde pubblico attrezzato e, in parte, a fascia di rispetto stradale. Nel 2012 il commissario ad acta adottava la variante parziale al Piano regolatore generale riclassificando il terreno in questione come zona a verde privato con limiti alle possibilità edificatorie”. Il proprietario si aspettava che l’area bianca diventasse edificabile “in quanto inserita in un più vasto ambito di zona residenziale di completamento del capoluogo”. Ma il commissario ad acta decise diversamente. “Dirimente, ai fini del corretto inquadramento della vicenda”, scrive il Tar nella sentenza di pochi giorni fa con la quale “sposa” le ragioni del commissario, “è la premessa secondo cui la tipizzazione di ogni singola proprietà si inserisce nello strumento urbanistico (o nella sua variante) che contiene una serie di previsioni unite in un disegno programmatorio armonico e funzionale al raggiungimento di determinati obiettivi. Ne consegue che non è alla grandezza o piccolezza dell’area da tipizzare che deve farsi riferimento, ma alla congruenza o meno della modificazione della disciplina del singolo ambito proprietario rispetto ai criteri generali. Nel caso in esame, come si desume dalla relazione del commissario ad acta ha sostenuto che l’area oggetto di riclassificazione ricadeva per una superficie di circa 1.100 metri quadrati in ambito territoriale omogeneo caratterizzato dalla mancanza di edificazioni, dalla presenza di masse arboree e da un naturale compluvio che canalizza le acque meteoriche. Il commissario ad acta ha fissato come obiettivi quelli di conservare un’area urbana libera da edificazioni per tutelarne la fragilità, salvaguardarne i caratteri ambientali, idrologici e geomorfologici e creare una zona di verde a confine con gli insediamenti limitrofi. Per questo ha correttamente riclassificato l’area, già destinata a zona a verde pubblico come zona a verde privato. Non può trovare favorevole apprezzamento la doglianza circa la presunta disparità di trattamento rispetto ad altre tipizzazioni operate dal commissario ad acta, in quanto, anche a voler seguire quanto prospettato dalla ricorrente, l’eventuale tipizzazione, espressione di discrezionalità ed affetta da vizi non giustifica l’adozione di altri provvedimenti analoghi emessi senza adeguata valutazione dell’interesse pubblico o viziati e, dunque, affetti da identica illegittimità, ma impone piuttosto all’amministrazione di agire al fine di assicurare il rispetto e, laddove necessario, il ripristino della legalità. Per questo il ricorso deve essere respinto”.
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