Il Tar: «Illegittimo l’ampliamento per il depuratore di Bazzano»

28 Dicembre 2021

I lavori contestati risalgono a oltre dieci anni fa. La Regione ora dovrà restituire i terreni al proprietario L’ente condannato anche al risarcimento dei danni. Il decreto di esproprio non era stato notificato

L’AQUILA. Sono illegittimi i lavori di ampliamento del depuratore della frazione di Bazzano che risalgono a più di 10 anni fa. La Regione ora dovrà restituire i terreni (come erano in origine) al proprietario e pagargli anche i danni. Per non demolire tutto una via di uscita ci sarebbe, ma è ancora tutta da valutare e comunque costerebbe all’ente pubblico un bel po’. Tutto si fonda sul fatto che il decreto di esproprio per pubblica utilità a suo tempo non era stato notificato al proprietario.
LA VICENDA
Nelle motivazioni della sentenza il Tar sottolinea che “i terreni oggetto della causa sono stati occupati in data 9 gennaio 2009 per la realizzazione dell’ampliamento di un impianto di depurazione e opere accessorie nell’ambito degli interventi straordinari finalizzati a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale dell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno. Il ricorrente riferisce di non aver mai ricevuto la notifica del decreto del 2008, alla base della occupazione, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità, nonché l’urgenza e indifferibilità delle opere da realizzare, né di altri atti della procedura espropriativa”. Il Tar, dopo aver stabilito che la “titolarità dell’obbligo di restituzione dei terreni e del risarcimento del danno da mancato godimento delle aree” è in capo alla Regione, scrive: “È fondata la domanda di risarcimento dei danni da mancato godimento dei suoli occupati. Si presume infatti che alla privazione assoluta del godimento del bene, siccome occupato, corrisponda la privazione dell’esercizio delle ampie facoltà inerenti al diritto di proprietà, restando a carico del danneggiante dare la prova _ che in questo caso manca _ che il proprietario avrebbe potuto esercitarle in tutto o in parte e se ne sia volontariamente astenuto”. Il Tar quindi “accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Regione Abruzzo di restituire al ricorrente terreni di proprietà dello stesso previo ripristino delle condizioni precedenti all’occupazione e condanna la stessa Regione al risarcimento del danno da occupazione illegittima”.
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