Il Tar: «Illegittimo l’esproprio comunale sulle aree bianche»

Due diverse sentenze danno ragione a 11 cittadini ricorrenti Bocciata la delibera del 2015 sull’edificabilità dei terreni
L’AQUILA. La delibera di consiglio comunale numero 138 del 17 dicembre 2015, meglio conosciuta come la delibera sulle “aree bianche” è illegittima e va annullata (se pur solo in relazione a chi l’ha impugnata).
Il Tar con due diverse sentenze (relative al ricorso di undici cittadini aquilani rappresentati in giudizio dagli avvocati Fausto Corti, Maurizio Rencricca, Francesco Camerini) conferma quanto già affermato nei mesi scorsi dal Consiglio di Stato e che cioè quella delibera imponeva ai proprietari, in cambio della edificabilità di una minima parte, la cessione gratuita del 65 per cento del resto dei terreni.
Una sorta di esproprio “proletario”.
AREE BIANCHe, che cosa sono
Ma cosa sono le aree bianche? Si tratta di zone del territorio comunale vincolate dal piano regolatore di oltre 40 anni fa ma che dopo un certo tempo avevano perso tale vincolo.
Molti proprietari, ante 2015, si erano rivolti al Tar per “certificare” ufficialmente che tale vincolo non esisteva più e che quindi i terreni dovevano tornare nella disponibilità privata e dunque (se pur dentro dei limiti) diventare edificabili. I giudici del Tar fino al 2015 avevano sfornato una serie di decisioni in cui il Comune è stato sempre soccombente, per questo si rese necessaria una delibera che mettesse un punto fermo evitando, si disse, la cementificazione selvaggia di vaste zone periferiche della città. La delibera del 2015 in sostanza definisce indici di edificabilità molto più bassi di quelli che erano venuti fuori dalle decisioni dei commissari ad acta nominati dal Tribunale amministrativo d’Abruzzo. E in più c’era la controversa questione della cessione gratuita di una bella fetta delle aree.
LA MOTIVAZIONE
Il Tar nelle motivazioni richiama le stesse argomentazioni del Consiglio di Stato (che si era pronunciato a seguito di ricorso alla presidenza della Repubblica). «I motivi del ricorso vanno accolti» si legge «poiché la minima capacità edificatoria riconosciuta sull’area dei ricorrenti, con un indice di utilizzazione territoriale di 8 metri quadrati ogni 100 da concentrare come superficie fondiaria nel 35% della superficie territoriale, lasciando il restante 65% per le opere di urbanizzazione da cedere al Comune da parte del proprietario proponente, supera il limite oltre il quale la misura urbanistica trasmoda in un’espropriazione sostanziale, senza indennizzo, poiché riduce le facoltà edificatorie oltre il nucleo minimo che trova tutela nell’articolo 42 della Costituzione, secondo i principi e le norme declinati nel testo unico sulle espropriazioni». I giudici continuano: «È fondata anche la censura di sostanziale sviamento della funzione, poiché, in definitiva, emerge come il Comune dell’Aquila, scaduti i vincoli espropriativi originariamente imposti sulle predette aree, abbia inteso, mediante l’atipico strumento della variante perequativa conseguire l’obiettivo di acquisire le aree destinate a servizi pubblici evitando i costi degli indennizzi espropriativi, in tal modo eludendo l'obbligo di espropriare a titolo oneroso le aree necessarie alla realizzazione degli impianti pubblici che verrebbero in questo modo acquisite gratuitamente al patrimonio comunale sotto forma di cessioni volontarie».
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