Il Tar: no al risarcimento per la ricostruzione lenta

23 Giugno 2021

L’AQUILA. Niente risarcimento danni per chi dopo il sisma del 2009 non ha potuto ricostruire la sua casa nei tempi che avrebbe voluto. Il Tar, con una sentenza pubblicata ieri, ribadisce la linea...

L’AQUILA. Niente risarcimento danni per chi dopo il sisma del 2009 non ha potuto ricostruire la sua casa nei tempi che avrebbe voluto. Il Tar, con una sentenza pubblicata ieri, ribadisce la linea adottata già in precedenze sentenze.
COMUNE SCAGIONATO. Anche in questo caso a essere “scagionato” è il Comune dell’Aquila. “Il cittadino che ha fatto ricorso”, si legge nelle premesse alla sentenza, “ha chiesto, ai sensi di legge, in data 3 novembre 2011, la concessione del contributo per la riparazione con miglioramento sismico del proprio appartamento nel centro storico dell’Aquila. Ora chiede la condanna del Comune resistente al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale derivanti dalla prolungata inerzia dell’Ente nel concedere il contributo. Nel ricorso si espone che sussisterebbe l’elemento soggettivo della colpa desumibile dalla inerzia protratta, di ben sette volte superiore al termine di legge; inoltre che ricorrerebbe il presupposto del danno ingiusto correlato alla situazione di incertezza circa la possibilità di accedere al contributo e circa il possibile esaurirsi dei fondi a ciò destinati; che tale ritardo avrebbe inciso sulla possibilità di godimento dell’immobile e in particolare si chiede che tale danno sia quantificato in misura pari a 170 euro mensili, corrispondenti al canone a cui esso veniva locato prima del sisma; infine che i danni non patrimoniali dovrebbero essere liquidati in via equitativa dal giudice”.
RICORSO INFONDATO. Secondo il Tar il ricorso è infondato e i giudici così scrivono nella motivazione: “Si rileva innanzitutto che, con sentenza del 2020, resa su fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha rilevato che il danno patrimoniale in casi simili è sprovvisto di prova perché non è stata fornita alcuna prova del fatto che, qualora il contributo fosse stato tempestivamente liquidato e i lavori realizzati, sarebbe stata ripristinata la situazione locativa precedente interrotta non dal Comune ma dall’evento sismico; deve del pari escludersi il danno non patrimoniale in casi, come quello in esame, in cui il ricorrente ha dichiarato di adibire l’immobile ad abitazione secondaria da cui traeva un utile affittandolo a terzi; il ritardo nella definizione delle pratiche per il rilascio di benefìci pubblici per la ricostruzione di private abitazioni a seguito del sisma del 2009 da parte del Comune dell’Aquila, non può essere riferito a colpa del Comune stesso perché l’eccezionalità dell’evento sismico, anche in ragione della vastità dei soggetti coinvolti e la conseguente necessità di definire un consistente numero di pratiche liquidatorie, integra, già a livello di fatto notorio, un fattore significativo di rallentamento dell’attività amministrativa. Ciò anche in considerazione della complessità degli accertamenti da compiere al fine di verificare il quantum dell’indennizzo spettante ai richiedenti. Da questo punto di vista, quindi, può ragionevolmente configurarsi una situazione giustificativa del ritardo, atta a elidere la connessa pretesa risarcitoria”. Insomma lo Stato rifà le case (anche se con tempi lunghi), ma non può tenere conto dei danni alle rendite.
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