Il Tar: «Quell’appalto è regolare» Via al cantiere in piazza Duomo

11 Febbraio 2023

Bocciato il ricorso di un’impresa contro l’aggiudicazione dell’attesa opera da quasi 7 milioni di euro Si temeva che l’intervento (nuova pavimentazione e illuminazione) potesse subire dei ritardi

L’AQUILA. È regolare l’aggiudicazione dei lavori di pavimentazione, illuminazione pubblica e riqualificazione di piazza Duomo. Lo ha deciso il Tar. Il ricorso contro l’aggiudicazione era stato fatto da un’impresa che aveva partecipato all’appalto. L’opera di riqualificazione costerà in totale 6,9 milioni di euro. I lavori, dunque, non dovrebbero subire ritardi.
La contestazione era che la ditta «aggiudicataria non aveva presentato in sede di gara copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale». L’impresa che ha fatto ricorso, ricorda il Tar nella sentenza, «ha partecipato alla procedura aperta, finanziata con le risorse del Pnrr, per l’affidamento dei lavori di pavimentazione e illuminazione pubblica e riqualificazione di piazza Duomo indetta dal Comune dell’Aquila con bando del 25 luglio 2022, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base di gara pari a 5.264.902 euro collocandosi al secondo posto nella graduatoria». L’impresa sollecitava in particolare l’annullamento della «determina del Comune recante l’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della controinteressata nonché di tutte le operazioni compiute dalla commissione di gara». Chiedeva pure «la condanna del Comune dell’Aquila a risarcire il danno, con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla sua volontà». I giudici sottolineano che «in buona sostanza la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara per non avere quest’ultima prodotto il rapporto biennale sul personale».
Nelle motivazioni, relativamente alla contestazione fatta nel ricorso, il Tar scrive che la ditta vincitrice «ha dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara in data 29 agosto 2022 un numero di personale occupato pari a 57, mentre risulta dagli atti che al 31 dicembre 2021 il suo personale era pari a 49 unità. Il Collegio è chiamato a valutare se l’aggiudicataria fosse tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale in base alla norma che ha introdotto l’obbligatorietà di tale rapporto per le imprese con oltre 50 dipendenti. Sulla base della catena normativa il biennio da considerare per la predisposizione del rapporto biennale sulla situazione del personale è quello relativo alle annualità 2020-2021 e la situazione del personale maschile e femminile deve essere riferita alla data del 31 dicembre 2021. Pertanto l’aggiudicataria, pur avendo dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara un numero di personale occupato pari a 57, non era tenuta alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale, atteso che alla data del 31 dicembre 2021 occupava solo 49 dipendenti. Ne deriva che l’operato della stazione appaltante e della commissione di gara appare immune dai vizi denunciati risultando legittima l’aggiudicazione dei lavori disposta in favore della controinteressata. In definitiva, gli argomenti svolti evidenziano l’infondatezza del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti che, per tutte le ragioni sopra esposte, devono essere respinti».
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