Il Tar: sì alla centrale fotovoltaica
Respinto il ricorso del Comune di Tagliacozzo: c’è interesse pubblico
TAGLIACOZZO. Respinto dal Tar il ricorso presentato dal Comune di Tagliacozzo contro la realizzazione di un mega-impianto fotovoltaico previsto in località Camerata. Il progetto, presentato il 15 giugno 2020 dalla società “Energia Seconda”, prevede un impianto della potenza di 2,81 mega watt peak, con 6.400 moduli fotovoltaici da 440 watt da installare su strutture metalliche infisse a terra. La superficie occupata si aggira sui quattro ettari. Completato l’iter, il 5 marzo scorso, la dirigente del Dipartimento governo del territorio e politiche ambientati della Regione ha concesso ad “Energia Seconda” l’autorizzazione a realizzare l’impianto. Un provvedimento che all’amministrazione comunale di Tagliacozzo non è andato giù. Così, assistita dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli ed Emilia Pulcini, ha proposto ricorso contro la Regione Abruzzo, il ministero della Cultura, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio d'Abruzzo, il Dipartimento territorio e politiche ambientali della Regione e la società “Energia Seconda”, chiedendo al Tribunale amministrativo regionale di annullare, previsa sospensione dell’efficacia, il provvedimento adottato dalla Regione Abruzzo. La prima sezione del Tar, presieduta da Umberto Realfonzo, ha rigettato il ricorso. E nell’ordinanza ne spiega i motivi: tutti i profili riguardanti il rispetto delle norme sull’ambiente e il paesaggio sono stati compiutamente valutati dal Comitato regionale; la Soprintendenza ha ritenuto di non sollevare rilievi per gli aspetti di sua competenza in materia paesaggistica; l’area in questione è classificata B1 all’interno della quale l’articolo 38 del Piano paesaggistico regionale considera compatibile l’uso tecnologico, inoltre gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole e il rilascio dell’autorizzazione determina, ove occorra, la variante urbanistica dell’area stessa. Infine, il Tar ritiene che «nel bilanciamento dei contrapposti interessi, vada data prevalenza all’interesse pubblico; in questo caso alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili». (n.m.)

