Il Tar: «Un assegno alimentare per il dipendente dell’Asl no vax»

29 Aprile 2022

I giudici amministrativi dell’Aquila confermano la linea già adottata in altri tribunali italiani «Deve essere salvaguardata la fonte minima di sostentamento per il lavoratore sospeso dall’impiego»

L’AQUILA. La Asl poteva sospendere dal lavoro il suo dipendente che non si era voluto vaccinare ma non poteva azzerargli lo stipendio. Doveva lasciare al lavoratore una quota di “sopravvivenza”. Anche il Tar dell’Aquila conferma la linea già adottata in Italia da altri giudici amministrativi che hanno affermato il principio che sospendere dal lavoro non significa negare anche tutto lo stipendio. Il Tar ha accolto la richiesta che un operatore tecnico ha avanzato attraverso un ricorso e per ora ha sospeso il provvedimento dell’azienda sanitaria (relativamente allo stipendio) in attesa che fra un anno se ne possa discutere nel merito.
«Il ricorrente» sostiene il Tar «ha proposto impugnativa parziale avverso l’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale con immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e contestuale sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. Nel ricorso si prospetta l’incostituzionalità del provvedimento laddove dispone la privazione integrale del trattamento retributivo senza prevedere al tempo stesso alcuna misura di sostegno economico necessaria a sopperire alle esigenze essenziali di vita».
Il Consiglio di Stato, si legge ancora nell’ordinanza, «si è già espresso riguardo alla ragionevolezza della misura della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa considerando assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica». Laddove però «è prevista la sospensione della retribuzione va assicurato il doveroso e giusto bilanciamento dei diversi interessi costituzionali coinvolti tutti meritevoli di tutela, tra cui la salute pubblica come interesse collettivo (cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale), la libertà di autodeterminazione del singolo e il riconoscimento di un sostegno economico vitale idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita del lavoratore. Ciò induce a ritenere che durante il periodo di sospensione, che è dichiaratamente di natura non disciplinare, al lavoratore debba essere erogato un assegno alimentare assistenziale al fine di assicurare allo stesso e alla sua famiglia una misura minima di supporto economico. L’esigenza di salvaguardare una fonte minima di sostentamento per il lavoratore sospeso dall’impiego trova già positivo riscontro nell’ordito normativo in specifiche disposizioni che prevedono per i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare o penale e destinatari del procedimento di sospensione cautelare il riconoscimento di un assegno in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per i carichi di famiglia. Si ritiene, in definitiva, di accogliere l’istanza cautelare nel senso che debba essere corrisposto alla ricorrente un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo».
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