Il tribunale conferma: «Quegli edifici abusivi ora vanno demoliti»

21 Maggio 2022

Il Tar respinge il ricorso sui fabbricati di Pettino e Monticchio I due proprietari avevano invocato la delibera 58 del 2009

L’AQUILA. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha confermato due ordinanze di demolizione, che risalgono al 2013, per fabbricati realizzati nel post sisma 2009 – e ritenuti abusivi – a Pettino e nei pressi di Monticchio in via dell’Aquila. In entrambi i casi i proprietari, a sostegno della regolarità delle costruzioni avevano invocato l’arcinota delibera 58 di fine maggio 2009 con la quale il Comune dell’Aquila, a determinate condizioni, consentiva la realizzazione di casette provvisorie.
IL CASO DI PETTINO
Il ricorso del proprietario di Pettino è stato considerato dal Tar inammissibile e infondato. Il ricorrente, scrive il Tar, afferma «che le opere abusive sarebbero state realizzate nel contesto della situazione emergenziale determinatasi dopo il sisma del 2009 e, pertanto, rientrano nella disciplina straordinaria di cui alla delibera consiliare del Comune dell’Aquila numero 58 del 25 maggio 2009. Il ricorrente deduce altresì che il sito su cui sorgono i tre manufatti ha destinazione urbanistica a verde pubblico. In conseguenza della decadenza del vincolo i ricorrenti hanno chiesto al Comune l’attribuzione al fondo di una nuova destinazione urbanistica. A fronte dell’inerzia dell’ente civico hanno promosso un giudizio davanti al Tar ed è stato nominato un commissario ad acta che ha proceduto alla ripianificazione dell’area». Nonostante ciò, sentenzia il Tar, «non può ritenersi che i manufatti possano venire sanati a posteriori e in via automatica ai sensi della delibera 58 del 25 maggio 2009 in assenza di un provvedimento in sanatoria che non risulta a oggi il Comune abbia adottato. Inoltre va ribadito che anche qualora il processo di pianificazione in atto conferisse al suolo capacità edificatoria, l’intervento non sarebbe comunque conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Manca quindi a ogni modo la cosiddetta doppia conformità e il ricorso non può trovare accoglimento».
CASO MONTICCHIO
«Nel ricorso relativo al caso di Monticchio», scrive il Tar, «il ricorrente sostiene che la situazione emergenziale determinatasi dopo il sisma del 2009 e il contesto nel quale si sarebbe consumata la realizzazione delle opere abusive renderebbe non applicabile la norma che disciplinerebbe – a suo dire – casi di abusi edilizi commessi in condizioni ordinarie. Le opere realizzate sarebbero, invece, nell’ambito della disciplina straordinaria di cui alla delibera numero 58 del 25 maggio 2009 e, quindi, consentite ex post da tale delibera. In ogni caso i manufatti, sempre secondo il ricorrente, sarebbero di ridotte dimensioni e si configurerebbero quali pertinenze di un altro manufatto realizzato ante sisma e quindi, non necessiterebbero di alcun titolo abilitativo». I giudici del Tar ritengono che il ricorso «non colga minimamente nel segno in quanto due dei tre manufatti sono stati realizzati, come ammesso dal ricorrente, tra il 10 aprile e il 20 aprile 2009 e, quindi, in epoca antecedente alla data della predetta delibera, ragion per cui gli stessi non possono ritenersi sanati a posteriori e in via automatica a sensi della stessa. A tal fine sarebbe stato necessario un provvedimento in sanatoria che non risulta ad oggi il Comune abbia espressamente adottato in esito all’istanza formulata dal ricorrente. Peraltro l’inerzia dell’amministrazione ha determinato la formazione di un provvedimento tacito di rigetto dell’istanza di sanatoria che era onere del ricorrente impugnare nei termini di rito. Infine i manufatti in questione necessitano comunque di un permesso di costruire attesa l’evidente idoneità degli stessi a comportare un'alterazione dei luoghi e una permanente trasformazione del territorio. Si tratta di costruzioni di carattere non precario e soggette al regime autorizzatorio».