Immobili dismessi, pronto il piano Convenzioni tra Comune e privati

20 Febbraio 2022

Si tratta di un provvedimento temporaneo per scopi sociali o culturali della durata di 3 anni più 2 C’è l’ok della giunta. La delibera ora andrà in consiglio. Le finalità sono il recupero e l’innovazione

L’AQUILA. La giunta comunale ha approvato uno schema di convenzione per regolamentare l’uso temporaneo degli immobili. La delibera ora dovrà passare in consiglio comunale. Il Comune, in soldoni, previa convenzione col privato, potrà autorizzare l’utilizzo di un immobile per scopi diversi da quelli previsti nel Piano regolatore. Si tratta tecnicamente, in base alla legge, del cosiddetto “uso diverso” da non confondere con il cambio di destinazione d’uso. “L’uso diverso” è temporaneo (tre anni più due di proroga e quindi un massimo di 5 anni), il cambio di destinazione è invece definitivo. L’obiettivo del Comune è di dare la possibilità a chi vuole investire e mettersi in gioco di farlo senza troppi lacci burocratici e «per dare ossigeno all’economia cittadina», come ha detto l’assessore proponente Daniele Ferella. Nella delibera si legge che «gli interventi di riuso e rigenerazione urbana sono sia una necessità sia un’opportunità per dare un nuovo slancio culturale, economico e sociale alla città. La rigenerazione è intesa come processo continuo, multiscalare, multidimensionale, intersettoriale che permette di innovare lo spazio e la società creando nuove infrastrutture sociali e nuovi valori e immaginando una città sempre più policentrica e poli culturale. L’avvio di un uso temporaneo di edifici e aree è un passaggio importante nel processo di rigenerazione urbana, di recupero ambientale, d’innovazione sociale. È pertanto auspicato l’uso temporaneo di immobili sia pubblici sia privati legittimamente esistenti, con lo scopo di realizzare iniziative economiche, sociali, culturali di rilevante interesse pubblico o generale. La proposta di uso temporaneo d’immobili dismessi o in via di dismissione o di recupero ambientale dev’essere presentata all’amministrazione inserendola in un programma di uso temporaneo che dettagli gli scopi di pubblica utilità, di valore sociale e di qualità culturale. Il coinvolgimento della comunità che vive intorno all’immobile in cui si propone l’uso temporaneo e degli altri attori di cui si riconoscono competenze e relazioni con il luogo, è per l’amministrazione un imprescindibile fattore di successo nei processi di rigenerazione urbana. Una fase di co-progettazione con la pluralità degli attori coinvolti permette inoltre di condividere la vocazione per il riuso dell’area, verificare se ci sono soggetti interessati a partecipare all’avvio delle attività e scegliere tra vari modelli di gestione», sottolinea la delibera, che continua: «La proposta di uso temporaneo deve contenere una relazione ed elaborati grafici che illustrano: le finalità perseguite e le attività proposte in funzione dell’interesse pubblico e generale; l’individuazione dell’immobile con dimostrazione di essere dismesso o in via di dismissione; l’individuazione dell’area ai fini del recupero ambientale, una valutazione del contesto urbano e dello stato dei luoghi con analisi storica del sito che consenta di escludere possibili contaminazioni e rischi per la salute; la proposta di confronto con il territorio (comunità insediata, altri attori coinvolti per competenza e relazione con l’immobile e il contesto territoriale, quartiere di riferimento); il programma di monitoraggio delle attività e di valutazione dei risultati; il progetto definitivo degli interventi previsti sull’immobile oggetto dell’uso temporaneo. L’amministrazione, dopo aver riconosciuto l’interesse pubblico o generale, sottoscrive con il proprietario dell’immobile o dell’area e l’utilizzatore temporaneo una convenzione che disciplina modalità, tempi e garanzie come previsto dalla normativa. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare con modalità reversibili».
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